Che cosa rende davvero “culturale” un’attività turistica? La recente Risposta n. 229/2025 dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza – e traccia confini – su un tema cruciale per chi lavora nella valorizzazione del territorio: l’esenzione IVA sulle visite guidate a siti storici e naturalistici.
Il caso in questione nasce dall’interpello di un ente locale che propone visite guidate in miniera, escursioni speleologiche e esperienze su un ponte tibetano. Qual è il corretto regime IVA e la modalità di certificazione dei corrispettivi? La risposta, a ben guardare, è meno scontata di quanto si pensi.
Secondo l’Agenzia, la visita alla miniera e quella al parco speleologico rappresentano esperienze educative e formative, intrinsecamente legate al patrimonio storico e industriale locale. Quindi, sì all’esenzione IVA: non solo sul biglietto, ma anche su guide, sicurezza e servizi accessori, purché strettamente funzionali al percorso culturale, come i parcheggi e il noleggio del casco e dell’imbrago. Un riconoscimento non banale per chi progetta itinerari in siti “minori”, oggi centrali nel racconto dell’identità territoriale.
Qual è invece il regime fiscale del ponte tibetano?
In questo ultimi anni in Italia sono stati realizzati una decina di ponti tibetano con dimensioni spettacolari, che oscillano tra i 230 e i 586 metri di lunghezza del più lungo, quello di Castelsaraceno in Basilicata. Si tratta di vere e proprie attrazioni turistiche, alle quali si accede con biglietto d’ingresso, che mettono alla prova le persone che li percorrono, alle prese con la sensazione di precarietà e l’altezza considerevole. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che questa attrazione non sia finalizzate alla “valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”, con conseguente imponibilità ai fini Iva dei relativi corrispettivi, da assoggettare dunque all’aliquota IVA del 22%.

La certificazione dei corrispettivi del parco minerario, percorso speleologico e ponte tibetano
Per quanto concerne il secondo quesito posto dal Comune, l’Agenzia conferma che gli incassi per la vendita dei biglietti relativi alle attività – visita alla miniera, al parco speleologico e al ponte tibetano -devono essere certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata per attività di spettacolo, in regola con al disciplina SIAE, come previsto dall’articolo 74-quater del DPR 633/72.
Conclusioni
I ponti tibetani offrono un’esperienza in linea di quella delle zip line estreme e dei parchi avventura, i quali, in quanto attrazioni di “spettacolo viaggiante”, sono soggetti all’aliquota IVA al 10%. Chissà che in futuro, a fronte di un’attività promossa dai gestori di queste attrazioni turistiche, non sia possibile ottenere una interpretazione diversa dall’ AdE,.