L’Elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, che riguarda anche i parchi di divertimento oltre che i luna park, è uno strumento che viene aggiornato secondo necessità dal Ministero della Cultura. Ecco l’aggiornamento più recente, emanato con il decreto 20 luglio 2023, (in G.U. 186 del 10 agosto scorso), che inserisce nuove attrazioni e modifica la descrizione di altre già inserite, come avvenuto negli ultimi anni.
Una delle novità riguarda i parchi avventura. Dopo anni di incertezza normativa, che li vedeva classificati nell’ambito dei locali di spettacolo sul piano autorizzativo e del rispetto delle norme di sicurezza, senza però definire puntualmente il tipo di licenza necessaria e il regime fiscale, oggi i parchi avventura, come i parchi acquatici e tematici, hanno un profilo ben definito con l’applicazione della disciplina dello spettacolo viaggiante. I circa 250 parchi avventura presenti in Italia liquideranno l’IVA al 10% sugli incassi e saranno soggetti alla registrazione e rilascio del codice identificativo di cui al DM 18 maggio 2007.
Altra modifica importante è quella che riguarda i parchi giochi cittadini e le sale per feste.
Con la possibilità di collocare nei cosiddetti “balli a palchetto” – oggi padiglioni al cui interno si svolgono feste di compleanno – attrazioni statiche, è possibile inserire anche giochi gonfiabili e playground. Si creano così contesti ludici che permettono alle famiglie di festeggiare ricorrenze e compleanni in un ambiente progettato appositamente, in grado di soddisfare le esigenze di divertimento dei bambini e creare un ambiente piacevole per gli adulti che li accompagnano.
Ecco il testo del provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO del Ministero della cultura di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA, Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l’art. 4 della predetta legge che prevede l’istituzione dell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l’indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui è stato istituito l’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015, 18 luglio 2016, 1° giugno
2018, 18 luglio 2019 e 3 agosto 2020, con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Visto l’art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tenuta e l’aggiornamento del predetto elenco;
Visto, in particolare, l’art. 33, comma 5, del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che «Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica» e che «La modifica dell’elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021, al n. 295, con il quale al dott. Antonio Parente, è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo;
Viste le istanze presentate dall’ANESV, volte ad ottenere la modifica e l’integrazione della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già presenti in elenco;
Vista l’istanza presentata dal Sindacato nazionale italiano spettacoli viaggianti, volta ad ottenere la modifica e l’integrazione della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già presenti in elenco;
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2022, rep. n. 19, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2022;
Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante nella seduta del 15 settembre 2022 e nella seduta del 17-18 aprile 2023, relativamente alle istanze di modifica della descrizione delle attrazioni presenti in elenco;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento dell’elenco sopracitato;
Decreta:
Art. 1
L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:
Sezione I
MEDIE ATTRAZIONI
Giostra siluro
Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri o sedili porta passeggeri con maniglione a pressione «sovraspalla», che eseguono un percorso: piano, inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno.
MIXTREME – Percorso vita sospeso
Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno, in modo da renderlo completamente modulare, adatto a bambini e adulti. Esso è costituito da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze.
Sezione II
Balli a Palchetto (o Balere)
Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché’ mobili. All’interno possono trovare sistemazione attrazioni statiche per bambini, tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.
Roma, 20 luglio 2023
Il direttore
generale spettacolo
Parente
Il vice direttore generale
preposto all’attivita’ di coordinamento
e pianificazione forze di polizia
Gambacurta