Novità in tema di registrazione delle attrazioni. In Dicembre, secondo una tradizione consolidata, il Ministero dell’interno ha emanato un provvedimento che riguarda la registrazione delle attrazioni. Si tratta di una proroga? Non solo: questa volta è stato emanato un decreto che modifica alcuni articoli del DM 18 maggio 2007. Dunque il processo di elaborazione e consultazione – che ha impiegato un triennio, impegnando gli uffici ministeriali e l’Associazione – ha visto finalmente la conclusione. E’ imminente anche la emanazione di una circolare applicativa del provvedimento, che è comunque già in vigore. Riteniamo di fare pertanto cosa utile pubblicando il testo coordinato del DM 18 maggio 2007, aggiornato con le modifiche operate dal DM 13 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 21/12\2012, n. 297) reperibile comunque sul sito www.anesv.it. Restano alcuni problemi aperti nella registrazione delle attrazioni, tuttavia la semplificazione operata per la registrazione delle piccole attrazioni semplificherà l’adempimento per le imprese che producono e commercializzano apparecchi a gettone o moneta, e per i numerosi gestori di questa particolare tipologia di attrazioni.
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Le novità del provvedimento
Il decreto modifica la disciplina della registrazione delle attrazioni prevedendo in sostanza:
– L’esclusione dagli obblighi di registrazione per lo “spettacolo di strada”;
– La semplificazione che prevede la sostituzione del parere della Commissione di vigilanza (esame dei documenti e sopralluogo) per le “piccole” attrazioni della Sezione I, per balli a palchetto, teatrini di burattini ed arene ginnastiche, sostituendolo con un’asseverazione del professionista;
– Per teatri viaggianti e circhi equestri il codice viene assegnato verificando la sola idoneità della documentazione presentata, senza pareri delle commissioni od asseverazioni di tecnici;
– La registrazione, come confermato dalle successive circolari, potrà essere effettuata ovunque essa sia “resa disponibile per i controlli”;
– La targhetta non dovrà più essere obbligatoriamente “metallica”;
– La commissione non verifica più “l’idoneità della documentazione”, ma “identifica l’attività rispetto alla documentazione” presentata;
– Gli eventuali approfondimenti richiesti dalla Commissione dovranno essere “motivati”;
– Si dispone la proroga del termine del 31/12/2012 per la conclusione dei procedimenti in essere – ed analogicamente per l’aggiornamento delle licenze – al 30 giugno 2013;
– E’ disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative ad attrazioni “esistenti” (in teoria quelle in esercizio alla fine del 2007) per le quali non sia stata presentata istanza di registrazione, che sarà possibile entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
– Si modifica le definizione del tecnico abilitato, prevedendo che lo stesso operi “nell’ambito delle proprie competenze”, e dell’organismo di certificazione, che dovrà essere autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili alle attività da certificare”.
– Al Ministero per i beni e le attività culturali andrà inviato solo il provvedimento di assegnazione del codice identificativo, e non la copia dei documenti dell’attrazione.




