Cambia gettoni delle sale giochi equiparati ai distributori automatici? L’ Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica che pubblichiamo, ha risposto a un quesito sull’obbligo di considerare gli apparecchi cambia gettone alla stregua dei distributori automatici, con la necessità di rispondere alla nuova disciplina specifica normativa che prevede l’invio dei dati all’Amministrazione finanziaria, il QR Code e la scheda fiscale.
Nella consulenza giuridica l’Agenzia dichiara che “Tirando le fila dei vari riferimenti normativi, occorre dunque precisare che per l’utilizzazione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui al punto 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, la base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA, salva opzione in senso contrario, è determinata forfettariamente.
Ciò «esclude la necessità della certificazione dei corrispettivi» (cfr. la circolare n. 34/E del 2003) e, di conseguenza, anche quella della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, che di tale certificazione costituisce modalità di assolvimento (si veda il successivo comma 5). L’eventuale opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari ex articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 comporterà, invece, l’applicazione delle regole generali, ivi compresa, nel caso, quella del citato articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Nella sostanza gli apparecchi da trattenimento gestiti col regime IVA forfetario non certificano i corrispettivi e sono esclusi dunque dalla memorizzazione e trasmissione telematica. In caso sia stata invece segnalata l’opzione per il regime IVA ordinario, i cambia gettoni saranno soggetti alla disciplina dei distributori automatici.
Ecco il testo della nota agenziale
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Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti – ANESV
e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma
OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-2/2018
Associazione/Ordine A.N.E.S.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SPETTACOLI VIAGGIANTI
Codice Fiscale 01912090584
Istanza presentata il 18/01/2018
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 127 del 2015
QUESITO
L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, o “l’istante”, rappresenta che nel settore dei giochi automatici per il divertimento, soprattutto collocati su pedane nei centri commerciali e non presidiati da personale, i kidde rides (ossia i cavallini che dondolano azionati a gettone o moneta), calcio balilla, tavoli ad aria e pesche verticali di abilità e apparecchi per il gioco delle famiglie, sono gestiti, per ragioni di sicurezza, attraverso semplici cambia gettone, che trasformano la valuta in gettoni da utilizzare per avviare i giochi, proponendo sconti crescenti in base all’importo inserito.
L’incasso, visti gli importi non significativi, viene prelevato settimanalmente.
I cambia gettone adottati, inoltre, presentano un’elettronica elementare e non sarebbero in grado di accogliere schede come quelle previste dalla normativa in tema di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi, avendo caratteristiche costruttive e dimensionali che rendono assai difficile, sul piano tecnico, l’installazione di porte di comunicazione e sistemi master, tanto che si renderebbe necessario per l’intero settore l’acquisto di nuovi cambia gettoni (peraltro ancora non in produzione e non rispondenti alle specifiche tecniche volute dalla legge).
Alla luce di quanto sopra, si chiede se i descritti apparecchi cambia gettoni debbano essere considerati distributori automatici e sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’ ANESV ritiene, in richiamo alla risoluzione n. 116/E del 2016, che gli apparecchi in discussione vadano ricompresi tra quelli che non erogano direttamente o indirettamente beni/servizi, ma che forniscono solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo, e che siano, pertanto, esclusi dagli obblighi ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Secondo l’istante, infatti, raramente tutti i gettoni acquistati sono utilizzati fino al loro esaurimento.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il D.Lgs. n. 127 del 2015, emanato in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, ha recato nel nostro ordinamento molteplici novità. In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 2 del decreto ha:
- introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici», di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri (così il comma 2);
2. demandato, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– l’indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzionamento degli apparecchi distributori già in essere e da garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori (si veda sempre il comma 2);
– l’eventuale differimento di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione «in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici» (cfr. ibidem);
– l’individuazione di «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).
In attuazione di tali previsioni, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato due distinti provvedimenti (rispettivamente il 30 giugno 2016 ed il 30 marzo 2017) dai quali, secondo quanto già chiarito in diversi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni nn. 116/E del 2016 e 44/E del 2017), è possibile trarre una serie di indicazioni.
Tra queste:
- a) la definizione di distributore automatico (c.d. “vending machine”), e. qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi – direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
– uno o più sistemi di pagamento;
– un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
– un erogatore di beni e/o servizi;
- b) il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;
- c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:
– al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate;
– al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta.
- d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità (cfr. gli allegati ai vari provvedimenti).
Dal quadro succintamente tratteggiato, si ricava che le macchine che erogano gettoni poi inseriti in altri apparecchi per farli funzionare sono, in presenza dei requisiti tecnici riepilogati alla lettera a) di cui sopra – verificabili con un accertamento di fatto che esula dalle competenze della scrivente – distributori automatici soggetti alle regole dettate dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Vanno, tuttavia, considerate le particolari modalità di certificazione delle operazioni e applicazione dell’IVA nel campo degli intrattenimenti.
Occorre ricordare, infatti, che ex articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972: «Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 [che comprende, al punto 2, «qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie» ndr.], l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti», ossia:
1) in generale, ex articolo 3 del D.P.R. n. 640, sull’«importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima»;
2) in base al successivo articolo 14-bis del medesimo decreto, forfettariamente per gli apparecchi ivi individuati.
Inoltre, sempre secondo il disposto del richiamato articolo 74, comma 6, «I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; […]. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio».
Tirando le fila dei vari riferimenti normativi, occorre dunque precisare che per l’utilizzazione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui al punto 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, la base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA, salva opzione in senso contrario, è determinata forfettariamente. Ciò «esclude la necessità della certificazione dei corrispettivi» (cfr. la circolare n. 34/E del 2003) e, di conseguenza, anche quella della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, che di tale certificazione costituisce modalità di assolvimento (si veda il successivo comma 5).
L’eventuale opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari ex articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 comporterà, invece, l’applicazione delle regole generali, ivi compresa, nel caso, quella del citato articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero (firmato digitalmente)




