E’ nota la questione dei codici identificativi delle attrazioni rilasciati dal comune di Borgo d’Ale e degli aspetti penali di cui hanno parlato giornali e televisioni. C’è una novità, il Ministero dell’Interno ha emanato una nota – del 13 settembre scorso (prot. 557/PAS/U/012669/13500.V(1) – che individua la procedura di annullamento dei codici identificativi rilasciati dal comune di Borgo d’Ale e di nuova registrazione delle attrazioni.
Il procedimento è stato individuato a norma vigente, cioè senza modificare il dm 18 maggio 2007 né riaprire termini scaduti.
Come funziona la procedura?

Tutto ruota intorno agli uffici del Comune di Borgo d’Ale, che avvalendosi dei poteri di autotutela potranno:
- Annullare il codice identificativo già rilasciato in quanto carente del parere della Commissione di Vigilanza sui luoghi di spettacolo, e verificare se il procedimento può essere concluso attraverso l’acquisizione di nuovi pareri. Se il comune valuta di non avere sufficiente documentazione – a volte manca addirittura l’istanza di registrazione – rimette “l’intero provvedimento al Comune competente” ovvero quello dove è la sede legale del richiedente o dove l’attrazione sia presente per essere sottoposta ai controlli, o presso il costruttore. Detto comune provvederà alla nuova registrazione e rilascio del codice identificativo.
- Convalidare il procedimento acquisendo “l’elemento mancante”, in genere il parere della Commissione di Vigilanza, acquisendolo o nel territorio di Borgo d’Ale o dal Comune nel cui ambito “è installata attualmente l’attrazione. Qualora questo comune non abbia costituito la commissione comunale, sarà la Prefettura di Vercelli ad interessare la Commissione provinciale competente.
La nota chiarisce infine che queste procedure non possono essere applicate per la registrazione di attrazioni in esercizio prima della entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007, per le quali non siano state presentate le istanze di registrazione e rilascio dei codici identificativi.
Nota del Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Roma, 13 settembre 2019
ALLE PREFETTURE — UU.TT.G. LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO -BOLZANO
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Dipartimento EE, LL., Servizi di Prefettura e Protezione Civile AOSTA
e, p.c,:
AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione Generale Spettacolo ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
ALLE QUESTURE
OGGETTO: Comune di Borgo d’Aie (VC). Procedura di annullamento dei codici identificativi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Indicazioni operative
Premessa
In particolare, sono pervenuti sull’argomento documenti prodotti da Associazioni di categoria le quali hanno rappresentato i negativi riverberi sul “compatto» e sul livello occupazionale, determinati dall’illegittimità dei codici identificativi rilasciati -allo stato attuale in corso di annullamento in sede di autotutela da parte del Comune -che impedirebbe agli esercenti di proseguire l’attività.
Questo Ufficio è stato interessato circa la vicenda nella quale Comune di Borgo d’Aie risulta aver illegittimamente registrato e rilasciato un elevato numero di codici identificativi relativi ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, per l’omessa acquisizione del parere della Commissione provinciale di pubblico spettacolo o della asseverazione del tecnico abilitato/certificazione, previsti dal D.M. 18 maggio 2007, recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
La necessità di disporre di ulteriori indicazioni è stata prospettata anche dalla Prefettura. In particolare, è stato chiesto di conoscere in merito alla fattibilità di una potestà di “ratifica” dei provvedimenti illegittimamente emessi dal Comune, esperibile parte di questo Ministero, “in qualità di autorità gerarchicamente sovraordinata”.
Sullo specifico punto, l’orientamento a suo tempo espresso da questo Dipartimento è riportato nella scheda in Allegato A.
Tuttavia, si ritiene di dover tornare sull’argomento — che nel frattempo si è arricchito di ulteriori spunti di riflessione — e partecipare il modus procedendi attraverso il quale ricondurre le attività in questione a coerenza con il quadro normativo vigente.
Tale modus procedendi, infatti, è destinato potenzialmente a riverberarsi sulle attività di codeste Prefetture, qualora siano investite le relative Commissioni provinciali di Vigilanza, ovvero delle amministrazioni comunali del territorio di riferimento, qualora ad essere coinvolti siano gli organismi tecnici comunali.
Quadro normativo
Ciò posto, si rappresenta che, come noto, la materia è disciplinata dal citato decreto ministeriale 18 maggio 2007, che, agli articoli 4 e 5, detta la procedura di registrazione ed attribuzione del codice identificativo, rispettivamente, per le nuove attività e per quelle esistenti,
Nello specifico, Parti 4, comma. 1, prevede che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, debba essere registrata e munita di un codice identificativo. Territorialmente competente per il procedimento di che trattasi è il Comune, individuato dall’interessato, alternativamente, tra quello:
- nel cui ambito è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego della stessa attività ovvero
- è presente la sede sociale del gestore ovvero
- ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto in parola,
Il procedimento in questione, ivi base al comma. 4 della menzionata disposizione, comprende anche l’acquisizione di un parere da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza di cui agli articoli 141 bis e 142 del Reg. Esec. al TIJLPS, che delineano una competenza funzionale o residuale o per materia.
Tale parere non solo è obbligatorio nei casi in cui esso è previsto ma è ineludibile ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dallo stesso D.M. 18 maggio 2007,
Infatti, per le “piccole attrazioni” (nonché “balli a palchetto”, “teatrini di burattini” e “arene ginniche”) il parere della Commissione comunale o provinciale è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato o da una certificazione dell’organismo di certificazione (art. 4, comma. 5-bis},
Il successivo articolo 5 del D.M, 18 maggio 2007 disciplina, invece, il procedimento di registrazione ed attribuzione del codice identificativo delle attività esistenti, intendendosi per tali – ai sensi dell’art. 2 lett. c) dello stesso decreto ministeriale – quelle comprese per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968 e poste in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (12.12.2007).
Per tali attrazioni, ai fini della prosecuzione dell’esercizio, era possibile presentare le istanze per ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo di cui. all’art. 4 entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, termine riaperto in via transitoria (180 gg) sino al 19 giugno 2013, ai sensi del D.M. 13 dicembre 2012, come, peraltro, indicato dalla circolare n. 17082/114, in data 11 giugno 2013, a firma del Capo di Gabinetto pro-tempore.
Indicazioni operative
Individuate, così, le norme di riferimento, è alla stregua di queste, oltre che dei principi generali che presiedono all’azione amministrativa, che occorre ricercare una soluzione, previa analisi di tutti gli interessi coinvolti al fine di operare un ponderato bilanciamento tra le primarie esigenze di sicurezza che informano il procedimento di registrazione delle attrazioni e quelle degli operatori del settore.
Tra questi principi, in primis, quello dell’inderogabilità della competenza amministrativa, in quanto le sfere di attribuzione sono rimesse alla volontà del legislatore ed anche la delega di poteri, comportando un trasferimento dell’esercizio delle prerogative da un soggetto ad un altro, deve essere espressamente prevista dalla legge.
E la soluzione – come già suggerito nella nota in allegato – da rinvenirsi nei poteri di autotutela spettanti al Comune in forza dell’art, 21-nonies della legge n. 241/1990, va valutata alla stregua di. tale fondamentale principio.
Non v’è dubbio, infatti, che la pratica esperibilità dei poteri di annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, comma l), nonché della convalida dei provvedimenti annullabili (comma 2) implica necessariamente che sia accertata la competenza territoriale del Comune a provvedere in conformità alle regole dettate dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2007.
Pertanto, qualora il Comune di Borgo d’Aie abbia proceduto ad annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo, con efficacia ex tunc, deve preliminarmente verificare che ricorra almeno uno dei criteri di cui al detto articolo 4 per potersi nuovamente determinare sull’istanza del privato.
In caso di riscontro negativo, il Comune di Borgo d’Aie dovrà declinare la propria competenza, rimettendo l’intero procedimento al Comune competente, individuato perché nel relativo territorio sia presente la sede sociale del gestore ovvero sia presente l’attrazione per essere sottoposta ai controlli ovvero ancora sia avvenuta la. costruzione o sia previsto il primo impiego dell’attività medesima.
Diversamente ragionando, il nuovo provvedimento assunto dal citato Con–mne sarebbe anch’esso inficiato, in questo caso, dal vizio dell’incompetenza e, quindi, ancora una volta illegittimo.
Nel caso, invece, in cui il Comune di Borgo d’Aie provveda a convalidare l’atto annullabile — perché abbia riconosciuto la propria competenza amministrativa —”l’elemento mancante” del parere/relazione dovrà essere acquisito a cura dello stesso Comune.
Per le attrazioni non disponibili nel relativo territorio, il Comune di Borgo d’Aie potrà richiedere l’atto endoprocedimentale, costituito dall’acquisizione del parere tecnico, all’Ente comunale nel cui territorio è installata attualmente l’attrazione.
Qualora presso il Comune così individuato non sia costituta la Commissione comunale di Vigilanza, il Comune di Borgo d’Aie rappresenterà l’esigenza alla Prefettura di Vercelli, che, a sua volta, interesserà la Prefettura competente per territorio.
L’iter procedurale appena delineato consentirebbe di coniugare l’interesse pubblico alla sicurezza delle attrazioni, mediante lo svolgimento della corretta procedura, comprensiva anche dell’acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza, con la salvaguardia del compatto delle attrazioni spettacolari e dei relativi livelli occupazionali.
Giova, infine, precisare che le soluzioni prospettate non trovano, ovviamente, applicazione per la registrazione delle attrazioni in esercizio prima della data di entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007, per le quali non siano state presentate le relative istanze nei soprarichiamati termini normativi.
Conclusioni
II percorso indicato con il presente atto di indirizzo richiede – come già anticipato supra – unsinergico apporto contributivo sia della “rete” delle Prefetture che delle amministrazioni comunali, in un’ottica di fattiva collaborazione tra pubbliche amministrazioni centrali e locali.
A tal fine, si raccomanda alle SS.LL. che le indicazioni formulate siano portate a conoscenza, nelle forme considerate più opportune, dei Comuni delle rispettive province, al fine di conseguire sull’intero territorio nazionale un’omogeneità di procedura.
L’Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Gambacurta)




