Entro la fine del 2026, la Commissione europea presenterà una proposta legislativa destinata a ridisegnare le regole della protezione dei consumatori di prodotti e servizi digitali. Il Digital Fairness Act, atteso per il quarto trimestre del 2026, sarà elaborato dagli uffici del Commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia e i Diritti dei Consumatori, l’irlandese Michael McGrath. Il percorso del provvedimento è già ampiamente avviato, la consultazione pubblica si è chiusa il 24 ottobre 2025, raccogliendo migliaia di risposte da imprese, associazioni di categoria, autorità e singoli cittadini di tutta Europa. I negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio seguiranno l’adozione della proposta, con un’applicazione obbligatoria che, secondo le stime più realistiche, non arriverà prima del 2029.
Il Digital Fairness Act, un regolamento vincolante per gli Stati membri, nasce dal riconoscimento che il quadro normativo vigente in materia di tutela dei consumatori, fondato sulla Direttiva sulle Pratiche commerciali scorrette, sulla Direttiva sui Diritti dei consumatori e sulla Direttiva sulle clausole abusive, non è più adeguato a governare le pratiche commerciali digitali che si sono affermate nell’ultimo decennio. La Commissione ha identificato quattro aree di intervento prioritarie, i dark patterns, ossia le interfacce digitali progettate per manipolare le scelte degli utenti, il design “addittivo” di app e piattaforme, il marketing degli influencer e – aspetto che riguarda direttamente l’industria dei parchi divertimento – le pratiche di personalizzazione dei prezzi attraverso sistemi di prezzo dinamico. Proprio su quest’ultimo punto si concentra oggi il dibattito più acceso, con implicazioni significative per il nostro settore.
Il Digital Fairness Fitness Check, cioè l’approfondita valutazione del quadro normativo europeo alla base del Digital Fairness Act, ha evidenziato le pratiche di pricing più opache nel settore dei biglietti per eventi dal vivo. I casi di biglietti per concerti offerti a prezzi di partenza simbolici che poi si moltiplicano in tempo reale, superando anche i duemilacinquecento euro per evento, hanno alimentato giustificate reazioni da parte dei consumatori e dei legislatori. Il caso della reunion degli Oasis lo scorso anno ha generato numerose interrogazioni parlamentari al Parlamento Europeo. In questi contesti, gli algoritmi analizzano la cronologia di navigazione dell’utente, il tipo di dispositivo utilizzato, la stima del potere d’acquisto e altri dati personali per applicare un prezzo diverso a ciascun acquirente in funzione della sua specifica propensione a pagare. È questo il modello che ha acceso l’attenzione della Commissione europea e che la futura normativa potrebbe colpire, perché in sostanza, utilizzando tecnologie di tracciamento, il sistema riesce a prevedere se un utente è disposto a pagare di più o meno, in base alle sue precedenti esperienze di acquisto e al suo profilo. Il problema, però, è che il termine “tariffazione dinamica” è utilizzato in modo generico per descrivere pratiche profondamente diverse tra loro. Accomunare il pricing personalizzato dei concerti e lo yield management dei parchi divertimento, o delle compagnie aeree, delle strutture ricettive e degli operatori ferroviari, sarebbe un errore che potrebbe registrare conseguenze potenzialmente gravi per l’industria del divertimento e per gli stessi consumatori che la normativa vorrebbe tutelare.
Il modello di prezzo dinamico dei parchi divertimento, trasparente, oggettivo e uniforme
I parchi divertimento italiani ed europei applicano una tariffazione differenziata che si basa esclusivamente su fattori esterni e oggettivi, del tutto indipendenti dalle caratteristiche individuali dell’acquirente. L’algoritmo valuta il giorno della visita, applicando prezzi differenziati tra feriali, fine settimana e festività, le previsioni meteorologiche, che incidono direttamente sulle presenze attese, e il grado di saturazione della capacità del parco in una determinata giornata. Nessun elemento di natura comportamentale, digitale o personale interviene nella determinazione del prezzo, dunque la cronologia di navigazione, il tipo di dispositivo, il potere d’acquisto stimato o qualsiasi altro dato individuale sono del tutto irrilevanti. Ne consegue che il prezzo applicato in un dato momento è identico per tutti i consumatori che accedono al sistema di acquisto in quello stesso istante, indipendentemente dal profilo o dalla provenienza dell’acquirente. I parchi sono soliti pubblicare i calendari di apertura e le tariffe sui propri siti web con congruo anticipo rispetto alle date di visita e il consumatore dispone pertanto di piena visibilità e trasparenza dei prezzi applicati in ciascuna giornata e può pianificare la propria visita scegliendo liberamente la fascia tariffaria più conveniente per le proprie esigenze. Una struttura tariffaria, questa, comunicata con chiarezza e accessibile a chiunque, in modo esplicito e non discriminatorio. Questo modello è del tutto analogo a quello adottato in molti servizi per viaggi e ospitalità, settori nei quali la differenziazione tariffaria in funzione della domanda attesa è da decenni riconosciuta come una pratica legittima, funzionale tanto all’efficienza allocativa quanto alla democratizzazione dell’accesso. Nessuno considera discriminatorio che un volo costi di più il venerdì sera di agosto rispetto al martedì mattina di novembre.
Ridurre la tariffazione dinamica a una mera questione di ottimizzazione dei ricavi significa trascurare una funzione che, nel caso specifico dei parchi divertimento, riveste un carattere direttamente connesso alla sicurezza dei visitatori e alla qualità dell’esperienza complessiva. I parchi sono luoghi di pubblico spettacolo con una capacità ricettiva definita, dunque la concentrazione delle presenze in determinati giorni produce inefficienze e genera condizioni che incidono sulla fruibilità delle attrazioni e per la qualità dell’esperienza di visita.
Prezzi più bassi nei giorni feriali e nelle settimane meno frequentate incentivano una distribuzione più equilibrata delle presenze. Eliminare, o limitare, questo meccanismo significherebbe consolidare la concentrazione delle visite nel fine settimana e nelle giornate festive, impedendo la destagionalizzazione e incidendo negativamente sui servizi offerti.
È rilevante anche l’impatto favorevole del prezzo dinamico sull’accessibilità del parco a livello economico. Le tariffe ridotte che caratterizzano i giorni a bassa domanda rappresentano oggi un’opportunità reale per i ragazzi e le famiglie con minori disponibilità economiche, che possono programmare la visita nei periodi meno costosi. Una norma che comprimesse indiscriminatamente la differenziazione tariffaria si tradurrebbe, paradossalmente, in una riduzione delle opportunità di risparmio e in una minore accessibilità effettiva per le fasce più deboli della popolazione.
La posizione dei parchi italiani: una distinzione normativa necessaria
Di fronte al cantiere legislativo europeo, la rappresentanza dei parchi divertimento italiani ha portato all’attenzione delle istituzioni europee una posizione netta e argomentata negli incontri avvenuti a Bruxelles in maggio. L’associazione auspica che, nell’ambito dei lavori della Commissione IMCO del Parlamento europeo e nel processo di definizione del Digital Fairness Act, la disciplina europea sulla tariffazione dinamica adotti una distinzione chiara tra due modelli fondamentalmente diversi: i modelli tariffari basati su variabili oggettive e trasparenti di mercato, come quelli in uso nei parchi divertimento, e le pratiche di personalizzazione del prezzo basate su dati comportamentali e personali dell’acquirente. L’industria italiana condivide pienamente la necessità di presidi normativi adeguati contro le pratiche opache, che rappresentano una preoccupazione legittima sul piano della tutela dei consumatori. La richiesta è, piuttosto, che qualsiasi misura restrittiva sia condizionata alla presenza di elementi di mancata trasparenza o di discriminazione individuale, e non si applichi a sistemi nei quali il prezzo è determinato da variabili pubblicamente note, varia in modo uniforme per l’intera platea di acquirenti e risulta consultabile in anticipo attraverso calendari tariffari accessibili.
Il processo di elaborazione del Digital Fairness Act è ancora in fase istruttoria e la proposta formale della Commissione è attesa per il quarto trimestre del 2026, i negoziati istituzionali si estenderanno presumibilmente per tutto il 2027, e l’applicazione obbligatoria non sarà anteriore al 2029. Questo calendario offre al settore dei parchi divertimento una finestra significativa per contribuire alla costruzione di un quadro normativo equilibrato, che tuteli effettivamente i consumatori dai rischi connessi alla profilazione individuale preservando al contempo modelli di gestione dei flussi che garantiscono sicurezza, accessibilità e sostenibilità economica alle strutture del settore. I parchi italiani stanno già operando in questa direzione, attraverso interlocuzioni dirette con i membri italiani delle commissioni parlamentari europee competenti e con la partecipazione ai tavoli associativi europei di settore, in coordinamento con IAAPA Europe. L’obiettivo è garantire che la voce di un’industria che ogni anno accoglie decine di milioni di visitatori in tutta Europa, e che svolge una rilevante funzione di intrattenimento, coesione sociale e sviluppo turistico territoriale sia adeguatamente rappresentata nelle sedi in cui si disegna il futuro della regolazione del mercato interno.
Perché, come spesso accade nella produzione normativa, la differenza tra una buona legge e una legge che produce effetti indesiderati non sta nell’intenzione del legislatore, che in questo caso è condivisibile, ma nella precisione con cui i concetti vengono definiti e le distinzioni vengono tracciate. E nel caso della tariffazione dinamica, quella distinzione è già chiara, basta saperla rappresentare.




