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DDL Piscine: il parere delle Regioni e le conseguenze per i gestori

Aprile 7, 2026 by Maurizio Crisanti

Quando lo scorso luglio il Consiglio dei Ministri approvò il disegno di legge quadro sulla salute e sicurezza nelle piscine, scrissi su questo blog che si trattava di un passo atteso, e per certi versi positivo. Un provvedimento che, pur imperfetto, cercava di mettere ordine in un panorama normativo frammentato, affidato per troppi anni a regolamentazioni regionali disomogenee. L’iter parlamentare è proseguito, e il 17 marzo 2026 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso il proprio parere ufficiale. Si tratta di un parere “favorevole condizionato”. Vale la pena leggere quel documento con attenzione, perché dice cose importanti non solo per chi gestisce una piscina condominiale o un centro sportivo, ma soprattutto per chi gestisce un parco acquatico.

I gestori dei parchi acquatici hanno da sempre auspicato e supportato un quadro normativo nazionale omogeneo che superasse la frammentazione regionale, fissando standard uniformi per la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti. Tuttavia, l’iter di questo provvedimento si sta rivelando insidioso, e le recenti posizioni espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome impongono una seria riflessione e un rinnovato impegno a tutela della categoria.

I traguardi raggiunti nel testo base

Nel testo approdato in Consiglio dei Ministri, eravamo riusciti a far accogliere istanze vitali per la sostenibilità dei parchi acquatici, classificati dalla norma in Categoria A1. Avevamo ottenuto che nel testo ci fosse una doverosa apertura sull’utilizzo di “acqua dolce idonea all’uso natatorio-ricreativo” per l’alimentazione delle vasche, limitando l’obbligo di utilizzare acqua potabile ai soli servizi igienici e alle docce. Si tratta di un passo fondamentale per la sostenibilità nell’utilizzo di un bene prezioso, quello dell’acqua potabile. 

Ma il risultato più importante era stato lo stralcio dell’obbligo di adeguamento alle norme UNI di più recente emanazione (come la UNI EN 15288 per le piscine e la UNI EN 1069-1 per gli scivoli) per gli impianti già esistenti, prescrivendone il rispetto unicamente per le nuove costruzioni.

La doccia fredda: il parere delle Regioni sugli impianti esistenti

È proprio su questi punti, delicatissimi, che si sta consumando uno scontro cruciale. Analizzando il documento della Conferenza delle Regioni, emergono due richieste che inciderebbero molto negativamente sull’intero comparto. Le Regioni, con l’intento dichiarato di “evitare disuguaglianze nella tutela della salute”, chiedono che l’adeguamento tecnico-normativo non valga solo per i nuovi impianti, ma venga esteso a tutte le strutture esistenti. Quanto all’acqua per uso natatorio, le Regioni ne chiedono l’equiparazione a quella per uso umano. 

Si tratta di posizioni economicamente inaccettabili e tecnicamente irrealizzabili. Obbligare parchi acquatici costruiti dieci o vent’anni fa a stravolgere i propri layout strutturali e impiantistici per conformarsi retroattivamente alle norme tecniche di oggi significherebbe condannare alla chiusura decine di imprese. In Italia mari, laghi e fiumi sono ritenuti balneabili pur non essendo contesti in cui l’acqua sia necessariamente potabile: non si vede perché questa possibilità sia esclusa per i parchi acquatici, dotati in ogni caso di centraline in grado di monitorare e gestire il rispetto dei parametri chimici e batteriologici previsti.

La sicurezza si garantisce attraverso l’eccellenza gestionale: piani di autocontrollo rigorosi, locali di primo soccorso attrezzati (con obbligo di DAE) e, soprattutto, la presenza costante e numericamente congrua degli assistenti bagnanti. Su questi fronti il settore farà la sua parte, ma i pesantissimi adeguamenti strutturali legati alla retroattività degli standard attuali sono impossibili da realizzare in vasche con superfici di migliaia di metri quadrati.

C’è però un passaggio del documento delle Regioni che è condivisibile, la forte critica alle esenzioni. Nel testo originario del DDL, le piscine di titolarità o gestite da società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o dalle federazioni sportive risultano inspiegabilmente escluse dall’ambito di applicazione della norma, oltre alle piscine termali. Come abbiamo sottolineato più volte, l’acqua non fa sconti. Il rischio di annegamento o le necessità igienico-sanitarie non cambiano a seconda della natura giuridica di chi gestisce la vasca. Escludere dalla nuova disciplina che regola l’attività di vigilanza e controllo un numero così ampio di impianti aperti all’utenza rappresenta una singolare modalità di tutela della salute pubblica. Su questo fronte, è condivisibile la richiesta delle Regioni di inserire anche le associazioni sportive nell’ambito della legge quadro sulla sicurezza delle piscine.

I prossimi passi

Il DDL dovrà ora affrontare il dibattito parlamentare. L’impegno dei gestori sarà intenso nel presidiare i tavoli istituzionali per difendere il principio di non retroattività delle norme tecniche. Sarebbe come pretendere che tutte le vetture in circolazione rispondessero ai requisiti Euro 6E, in vigore dal 2024.

Una legge quadro sulle piscine che funzioni davvero serve all’intero settore. Serve alle famiglie che portano i figli in un parco acquatico d’estate. Serve agli operatori che vogliono avere regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale. Serve anche al mercato, perché la sicurezza percepita è un fattore di attrattività che nessuna azione di marketing potrà mai sostituire. 

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