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SCIA 2: la prima stesura del Governo

Agosto 4, 2016 by Maurizio Crisanti

Il 24 novembre 2016 è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo SCIA 2. Ecco il mio commento: cosa cambia per le licenze di spettacolo, spettacolo viaggiante, parchi divertimento, sale giochi e agenzie scommesse.

Questo comunque il comunicato del Governo:

3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2) (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, al sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.

 


15/07/2016 – Si attende l’emanazione del decreto legislativo comunemente definito “SCIA 2”. Intanto in Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016) è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, entrato in vigore lo scorso 28 luglio. Si tratta di uno del provvedimenti elaborati dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, affidato a Marianna Madia.

Il DL SCIA 2, in attesa di pubblicazione, riguarderà molte attività economiche e riformerà il sistema delle autorizzazioni, assoggettate a Segnalazione Unica di Inizio Attività – la SCIA appunto – autorizzazione, silenzio assenso o comunicazione da parte degli esercenti o imprenditori. Le modifiche riguardano il settore dell’edilizia, il commercio e i servizi, tra i quali il commercio su aree pubbliche, i distributori automatici, gli stabilimenti balneari, le attività di intrattenimento e spettacolo e lo “spettacolo viaggiante”, dal luna park itinerante ai parchi giochi cittadini, fino ai grandi parchi di divertimento.

Lo schema di decreto SCIA 2, modificato dal Consiglio dei Ministri in novembre, si componeva di 6 articoli e della tabella A, che riporta le procedure per l’autorizzazione di specifiche attività.

Le autorizzazioni delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento ai sensi del decreto SCIA 2

Il decreto SCIA 2 fa chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Era già noto che la SCIA non potesse sostituire le licenze di spettacolo, in quanto il Ministero dell’interno ha fatto presente che si tratti di atti soggetti a valutazioni che riguardano profili di sicurezza pubblica.scia 2 spettacolo viaggiante parchi divertimento autorizzazioni licenze

La Tabella A, al punto 56, conferma che le autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante sono soggette ad autorizzazione, ed offre queste indicazioni:

  • Installazioni fino a 200 persone, assoggettate all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS, con la procedura dell’asseverazione di un professionista introdotta dal DPR 311/2001, che sostituisce il sopralluogo delle commissioni di vigilanza, e l’eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico.
  • Installazioni oltre 200 persone, assoggettate all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS previo parere della Commissione di Vigilanza sui locali di spettacolo.
  • Valutazione previsionale di impatto acustico: da comunicare con SCIA se non si superano i livelli imposti dalla zonizzazione comunale, o con istanza apposita, unitamente alla SCIA, se i livelli fossero superiori.

Dunque non cambierà nulla?

In effetti, le procedure richiamate sono quelle che la legge prevede da tempo. Quanto poi, sul territorio, la pratica sia diversa dalla teoria, è questione che ognuno saprà valutare.

Qualcosa tuttavia cambia: innanzi tutto “scompare” tra i presupposti normativi il richiamo all’art. 68 TULPS. Lo spettacolo viaggiante e i grandi parchi di divertimento sono autorizzati in applicazione del solo art. 69 TULPS e non dell’art. 68 e 69 TULPS, come appare in alcune licenze comunali. Spesso la prassi dei Comuni, sollecitata dal Ministero dell’interno, prevedeva l’art. 68 e l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS per le installazioni di complessi di attrazioni, ed il solo art. 69 TULPS per singole attrazioni o piccoli luna park. Ora l’agibilità serve nei casi indicati dal Ministero dell’interno, ma non è necessariamente collegata all’art. 68.

Del resto l’art. 68 del Testo Unico recita “1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”.  Nulla a che vedere con i parchi di divertimento. Così viene fatta chiarezza sulla questione, che ha implicazioni di carattere fiscale.

Manca poi il richiamo alla recente modifica dell’art. 68 TULPS che riguarda l’utilizzo della SCIA per eventi di spettacolo che durino 24 ore, inclusi quelli dello spettacolo viaggiante. Si tratta comunque di una modifica al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che resterà in vigore.

 

 

 

 

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