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di Maurizio Crisanti

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Licenze di spettacolo: cosa cambia con la Scia 2 definitiva

Novembre 29, 2016 by maurizio crisanti Lascia un commento

Finalmente pubblicata la versione definitiva del provvedimento noto come SCIA 2, che riguarda anche le licenze di spettacolo e le autorizzazioni per le varie tipologie. Il 24 novembre 2016 è stato infatti licenziato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 , recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.”Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124″ e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 52/L della Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 .

Ecco dunque, finalmente la nuova Tabella A, dopo quelle pubblicate precedentemente dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Essa disciplina le autorizzazioni per le attività commerciali, quelle di spettacolo e per la attività edilizia. Il testo della Tabella A ha una parte che spiega le definizioni di Comunicazione, SCIA, SCIA Unica, SCIA Condizionata e Autorizzazione, pubblicata in fondo all’articolo, e sottolinea che “L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica”.

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Cosa cambia per le licenze di Spettacolo con la SCIA 2?

In alcuni casi è stato confermato il vigente regime delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo, in altri le autorizzazioni sono state modificate sostanzialmente. Vediamo insieme quali autorizzazioni sono necessarie per queste attività:

 

  • Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore: al punto 77 della Tabella A, non c’è indicazione di regimi amministrativi. Dunque si tratta di una deregulation totale, niente autorizzazioni né comunicazioni, salvo la concessione di suolo pubblico, se necessaria. In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è prevista la Comunicazione al SUAP, se non si superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, mentre è necessaria l’Autorizzazione con la documentazione di impatto acustico se si superano i limiti.
  • Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. Il punto 78 riguarda eventi all’aperto, con palchi o tribune, per esempio. E’ in ogni caso prevista l’Autorizzazione del SUAP, che la trasmette alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo, il cui sopralluogo è sostituito in questo caso dalla relazione asseverata di un professionista, ai sensi dell’art. 141, comma 2. Per l’impatto acustico è confermato, come nel punto precedente il regime della Comunicazione, eventualmente integrata dalla documentazione di impatto acustico di un professionista abilitato, qualora si superino i limiti imposti dal Comune.
  • Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. Al punto 72 si tratta il regime delle autorizzazioni per eventi superiori a 200 persone. Vale anche in questa fattispecie il regime dell’Autorizzazione integrata eventualmente dalle procedure relative all’impatto acustico, come nei punti precedenti.
  • Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività. Se ne parla al punto 73, prevedendo che l’esercizio di spettacoli ed eventi ospitati in stadi, palazzi dello sport, padiglioni fieristici e altri impianti e strutture all’aperto o al chiuso, è soggetto ad Autorizzazione, con istanza al SUAP, Commissione di vigilanza ed impatto acustico, come nei punti precedenti. Qui viene introdotta una sorta di regola generale, e sembra proprio che la disciplina riguardi anche i locali “a carattere privato”, dunque circoli privati, associazioni culturali, ASD e SSD. Il punto specifica infatti che “In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi“.
  • Spettacolo viaggiante fino a 200 persone. Il punto 81 regolamenta l’esercizio di giostre o attrazioni dal, luna park, laser game e piste di pattinaggio o kartdodromi, è soggetto ad Autorizzazione, ai sensi degli articoli 69 e 80 TULPS, anche se di piccole dimensioni. L’istanza è trasmessa dal SUAP alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo. Serve, ove necessario, la concessione per il suolo pubblico.  Se si diffonde musica, registrata o dal vivo, si inoltra al SUAP l’apposita istanza corredata, per l’impatto acustico, dalla Comunicazione, se non si superano i limiti della zonizzazione comunale, o dalla documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Istanza e documentazione devono essere presentate contestualmente.
  • Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone. Il punto 82 della Tabella A riguarda i luna park più grandi, i centri di intrattenimento per famiglie (FEC),e i parchi di divertimento, tematici, acquatici e faunistici. Anche in questo caso è prevista l’Autorizzazione, con licenza di cui agli articoli 69 e 80 TULPS, tramite istanza al SUAP, corredata da Comunicazione o documentazione di impatto acustico per la diffusione di musica, a seconda che si rientri, o si superino, i limiti imposti dal Comune. Citata tra i riferimenti normativi la L. 337/1968

Per queste licenze, come già nel testo governativo precedente, scompare il richiamo all’art. 68 TULPS, applicato a volte a i parchi divertimento di maggiori dimensioni.

Ma c’è un dubbio!

L’articolo 4, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 222/2016 modifica il D.P.R. 331/2001 e recita “1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni: … omissis …. c) al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,»”.

Dunque il testo aggiornato dell’articolo 141 del Regolamento di applicazione TULPS diventa “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere,  le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.

In sostanza, per l’autorizzazione di spettacoli con capienza inferiore a duecento persone non serve il parere della Commissione di vigilanza sui locali ed “impianti” di spettacolo. Esso viene sostituito integralmente dal parere del professionista abilitato. Perché la tabella A, annessa al decreto legislativo, non riporti questa novità anche per lo spettacolo viaggiante e parchi giochi, non è comprensibile.  Il Ministero per lo sviluppo Economico ha dipanato tuttavia le perplessità, con questa risoluzione. 

La SCIA 2 per le sale giochi

I punti 83, 84 e 85 riguardano rispettivamente sale giochi sale Bingo e agenzie per le scommesse:

  • Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario. Per questi esercizi è prevista l’Autorizzazione, la successiva iscrizione al RIES – l’apposto registro per i gestori di AWP, apparecchi con vincita in denaro, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  e la SCIA Prevenzione incendi per locali di capienza superiore ai 100 posti o superficie superiore a 200 mq, da presentarsi contestualmente alla istanza SUAP.
  • Messa in esercizio di ciascun apparecchio. Gli apparecchi con vincita in denaro sono soggetti ad Autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e devono essere collegati alla rete di un Concessionario autorizzato AAMS.
  • Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). Si prevede per le videolottery la necessità di Autorizzazione presso il SUAP – che trasmette l’istanza al Questore – iscrizione al RIES dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e collegamento alla rete di un Concessionario AAMS. Anche per questa tipologia di esercizio è necessaria la SCIA Prevenzione Incendi, se il locale supera la capienza di 100 persone o la superficie di 200 mq.
  • Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Le sale Bingo o le agenzie di scommesse sono soggette ad Autorizzazione, con istanza al SUAP che la trasmette alla Questura, nonchè SIA Prevenzione Incendi.

Cosa significa Autorizzazione, Comunicazione o SCIA? Ecco le definizioni

Il provvedimento SCIA 2 chiarisce anche le definizioni dei termini in tabella.

“La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Con riferimento al regime amministrativo:

  • Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
  • Quando la tabella indica la SCIA si applica l’art. 19 della L. n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
  • Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
  • Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l’attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
  • Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
  • Quando la tabella indica l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata alla domanda per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate secondo quanto indicato dalla modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica.
La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente”.

 

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