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Le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno sui locali a seguito della tragedia di Crans-Montana

Gennaio 26, 2026 by Maurizio Crisanti

Dove finisce la somministrazione e dove inizia il pubblico spettacolo? Un tema che, da anni, rappresenta una sorta di zona grigia per i professionisti della sicurezza e per i titolari di pubblici esercizi. La questione è fondamentale, perché il passaggio dall’una all’altra categoria comporta l’applicazione di regole tecniche radicalmente diverse e, soprattutto, introduce ulteriori responsabilità penali e civili per i gestori.

La recente Circolare Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026 (prot. 678) emanata dai Dipartimento dei Vigili del Fuoco dopo i fatti di Crans Montana, si occupa dell’ “Inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi”. Nella nota di indirizzo il Ministero dell’Interno fornisce nuove indicazioni e definisce gli adempimenti necessari alla prevenzione e gestione del rischio incendio.

Quali bar e ristoranti devono rispettare le norme del pubblico spettacolo?

Il primo punto fermo è il richiamo al D.P.R. 151/2011. Bar e ristoranti, di per sé, non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, a meno che non ospitino impianti termici sopra i 116 kW o siano inseriti in contesti già regolamentati. Il passaggio all’attività 65 (pubblico spettacolo) D.P.R. 151/2011del avviene quando la capienza supera le 100 persone o la superficie i 200 m².

Ma attenzione: la circolare chiarisce che il karaoke o la musica dal vivo non trasformano automaticamente il bar in una discoteca, ma, si legge nella nota di indirizzo “Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15)”.

Valutazione del rischio e piano di emergenza: dal “numero di lavoratori” al “numero di occupanti”

Chi segue questo blog sa quanto abbiamo insistito sulla necessità di affiancare al concetto di sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/08 quella della sicurezza del pubblico. La circolare 678/2026 recepisce esplicitamente questo concetto, e segnala che “Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo. Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:
a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei
lavoratori ai rischi.
Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume
come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo
“.

I documenti obbligatori

Dunque oltre al Documento di valutazione dei rischi, relativo alla sicurezza dei lavoratori, il Piano di Emergenza diventa obbligatorio non solo se ci sono più di 10 lavoratori, ma in ogni luogo aperto al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, a prescindere dal ruolo (clienti, visitatori, staff). È il principio di inclusività: la sicurezza deve tutelare tutti gli “occupanti”, con un occhio di riguardo per chi ha esigenze speciali. Si legge nella circolare “Ne deriva che:
1) nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante,
dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
2) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2
settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti
,
con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.
Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della
sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un
approccio inclusivo, come chiarito dagli atti ufficiali di questa Amministrazione”.

La figura dell’addetto antincendio: non solo un “operatore”, ma un “vigilante”

Un passaggio fondamentale della circolare riguarda il ruolo degli addetti antincendio. Non devono essere solo persone formate adeguatamente, per usare un estintore. La circolare assegna loro una funzione di prevenzione attiva: devono contrastare comportamenti a rischio degli avventori, come l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, in quanto legata alla prevenzione incendi.

In locali ad alto affollamento, il “fattore umano” è la variabile impazzita. Come visto nei casi di cronaca, un uso improprio di artifizi pirotecnici o una sigaretta in un locale sovraffollato possono portare al disastro in pochi secondi. Il gestore ha l’obbligo di garantire che queste figure siano presenti in numero adeguato e siano realmente capaci di gestire lo scenario di incendio specifico dell’attività.

La distinzione tra Codice, Minicodice nel Pubblico Spettacolo

Questa circolare non introduce nuovi divieti, ma ordina la materia con una chiarezza che mancava. Per professionisti e gestori il messaggio è chiaro: non basta più una “valutazione dei rischi” fotocopiata o acquistata sul web. Serve un’analisi reale dei picchi di affollamento, delle interferenze operative e delle condizioni di layout.

Dunque, per gestire correttamente la sicurezza, il primo passo è inquadrare l’attività secondo i giusti criteri progettuali:

  • Basso Rischio (Minicodice): I Pubblici Esercizi che rientrano nei parametri di basso rischio incendio adottano le misure semplificate previste dall’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.
  • Rischio Superiore (Codice): Le attività che non rientrano nel basso rischio devono invece seguire i criteri di progettazione del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).
  • Locali di Pubblico Spettacolo (TULPS): Le attività con licenza ex artt. 68, 69 e 80 del TULPS (come attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento, discoteche o bar con intrattenimento prevalente) sono soggette a regole tecniche verticali specifiche: il D.M. 19 agosto 1996 o, in alternativa, la RTV V.15 (D.M. 22 novembre 2022).

La circolare ha implicazioni non solo per i pubblici esercizi, ma anche per i parchi divertimento: la predisposizione del documento di valutazione del rischio, la valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza non è un adempimento burocratico, ma l’unico modo per garantire la sicurezza dei lavoratori, del pubblico e sollevare in qualche misura il gestore dalle enormi responsabilità. La responsabilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), della valutazione del rischio incendio e del piano di emergenza ricade infatti, in modo esclusivo e non delegabile, sul datore di lavoro. Il passaggio dal concetto di “lavoratore” a quello di “occupante” è la vera sfida culturale che questa circolare impone di affrontare.

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