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I parchi di divertimento tra le imprese turistiche

Novembre 9, 2011 by Maurizio Crisanti

imprese turistiche parchi divertimentoI parchi di divertimento sono imprese turistiche. Lo conferma un articolato parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del turismo – attualmente MIBACT – facendo chiarezza su un problema annoso. Nel corso della elaborazione del Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) era stata previsto che le strutture che rappresentiamo fossero considerate a tutti gli effetti imprese turistiche. Da anni sosteniamo infatti che i parchi a tema e i parchi acquatici, pur considerate attività di spettacolo, hanno innegabili relazioni con il mondo dell’offerta turistica. Nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la espressione era stata misteriosamente cancellata. Abbiamo chiesto spiegazioni al ministero che chiarisce due aspetti in una nota:

  •  il primo è che nella elaborazione del testo normativo i parchi di divertimento non avevano ottenuto l’inclusione tra le imprese turistiche a causa di una eccezione della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura;
  •  la seconda – assai importante – è che   i parchi di divertimento possono fruire delle agevolazioni riservate al turismo,  se svolgono attività di carattere turistico.

La nota chiarisce infatti che “Peraltro, proprio al fine di venire incontro alla richiesta della commissione parlamentare, in  realtà, la nonna contenuta nell’art. 4 del Codice del turismo, così come approvata, amplia  notevolmente il novero delle imprese turistiche in quanto l’elenco contenuto nella stessa norma ha  una mera funzione esemplificativa delle imprese e non tassativa, con conseguente possibilità delle  altre imprese di accedere alle stesse agevolazioni di quelle turistiche se dimostrano che la loro attività  è  volta  alla  realizzazione  dell’offerta  turistica,  con  conseguente  estensione  delle agevolazioni, benefici e sovvenzioni previste per le imprese turistiche. In proposito è sufficiente confrontare il testo del previgente art. 7 1. 135 sul  punto con il nuovo art. 4, in cui l’individuazione non è più rimessa ad ulteriori provvedimenti avvenendo unicamente sulla scorta della, invero generale e molto ampia, nozione normativa.”

Dunque buone notizie per i parchi tematici, i parchi acquatici e quelli naturalistici, che possono finalmente entrare a far parte della filiera turistica. I 18 milioni di presenze del 2012, secondo i dati SIAE, confermano infatti  che i parchi a tema e le altre tipologie di parchi di divertimenti sono formidabili attrattori turistici. Ora anche il Ministero ne è consapevole!

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