Ancora novità sul certificato penale anti pedofilia per i dipendenti dei parchi di divertimento. Il Ministero della Giustizia, con la nota del 22 aprile in risposta al quesito ANESV, afferma “Come chiarito nelle note dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e da ultimo anche dalla circolare del Ministero del del lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva, tutte pubblicate sui rispettivi siti istituzionali, l’obbligo sorge con riferimento ai soggetti che vengono impiegati n seguito di stipula di un contratto, ancorché atipico, per lo svolgimento di un’attività a contatto diretto e regolare con minori. In questo caso il personale dei parchi divertimento è a contatto regolare con minori, tuttavia il rapporto con questi è in genere mediato da un adulto che ne ha la custodia ed è quindi in godo di porre in essere le cautele necessarie. inoltre, la platea dei destinatari non è sempre la medesima, anche se non si tratta di platea indifferenziata perché in preserva di minori è predominante. Si ritiene pertanto che nei confronti del personale impiegato nei parchi divertimento non sussista l’obbligo di acquisire il certificato penale. Si ritiene pertanto che nei confronti del personale impiegato nei parchi di divertimento non sussista l’obbligo di acquisire il certificato penale”.
Dai chiarimenti precedentemente diffusi, restano tuttavia da acquisire il certificato penale anti pedofilia per coloro che abbiano tuttavia “un contatto necessario ed esclusivo” con i minori stessi minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.).




