Novità per l’elenco attrazioni: con il Decreto 18 luglio 2016 recante “Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante” (16A05699) (GU Serie Generale n.180 del 3-8-2016) vengono inserite due nuove attrazioni e modificata la descrizione di una già prevista.
Si tratta dell’inserimento nell’elenco attrazioni del Free Fall, una sorta di grande materasso da salto dei Vigili del Fuoco sul quale ci si lancia da una piattaforma, del Capovolta 360°, una evoluzione del Booster, e della modifica, con inserimento di limiti dimensionali, della descrizione del miniscivolo. La Minislitta sarà identificata rispetto alla sorella maggiore, nelle Grandi attrazioni, da una altezza massima di 5 metri.
Di seguito il testo del provvedimento.
Cosa è l’elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante:
Si tratta di un decreto interdirettoriale, di concerto tra il Direttore generale dello spettacolo dal vivo, del MIBACT ed il Direttore Generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Esso elenca tutte le oltre 150 tipologie di attrazioni e spettacoli che possono essere considerati “spettacolo viaggiante” e fruire pertanto della speciale disciplina fiscale ecc. E’ previsto dall’articolo 4 della legge 337/1968, che recita “È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente. Il Ministero per il turismo e lo spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dell’elenco. “.
Decreto 18 luglio 2016 recante “Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”
IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l’art. 4 della predetta legge che prevede l’istituzione dell’elenco delle attivita’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l’indicazione delle particolarità’ tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui e’ stato istituito l’elenco delle attività’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015 e 29 aprile 2015 con i quali si e’ provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Visto l’art. 35 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante disciplina relativa alla tenuta ed all’aggiornamento del predetto elenco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 ottobre 2015, con il quale e’ stato conferito al dott. Onofrio Cutaia l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e della attività’ culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, foglio n. 4313;
Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante intese ad ottenere l’inserimento di due nuove attrazioni, la modifica e l’integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazione già’ presente in elenco;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il verbale del 15 febbraio 2016 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Reggio Emilia, relativo al parere sull’attrazione «Free Fall»;
Visto il verbale del 19 agosto 2015 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Calto (RO), relativo al parere sull’attrazione «Turbo 360»;
Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2016, dalla Commissione consultiva per le attivita’ circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all’art. 1, n. 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento dell’elenco sopracitato;
Decreta:
Art. 1
L’elenco delle attivita’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e’ integrato con l’inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:
Sezione I
Medie attrazioni
Caduta Libera (Free Fall)
«Montagna d’aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x 6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza».
Grandi attrazioni
Capovolta 360°
«Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da una colonna verticale, che può’ ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna e’ applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici contrapposti che ruotano l’uno in senso opposto all’altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.
Ogni braccio rotante supporta ad una estremità’ un contrappeso e all’altra estremità’ quattro vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità’ e liberta’ di movimento di gambe e braccia (max 8 passeggeri per braccio). La ritenuta del passeggero e’ di tipo singolo con
“maniglione sovraspalla”».
Art. 2
L’elenco delle attività’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e’ aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:
Sezione I
Medie attrazioni
Minislitta
«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più’ bassa».
Roma, 18 luglio 2016
Il direttore generale spettacolo
del Ministero dei beni e delle attività’ culturali e del turismo
Cutaia




