Da tempo i rappresentanti delle imprese che gestiscono parchi divertimento richiedevano nelle sedi istituzionali che le scuole e gli enti locali – e i gestori – potessero evitare l’utilizzo delle piattaforme certificate per gli acquisti della Pubblica Amministrazione relative a biglietti per accessi nei parchi tematici, acquatici, zoo, acquari, parchi avventura, ma anche matinée al cinema e teatro, musei e laboratori per scuole e centri estivi.
Finalmente con la nota 8524 del 7 novembre 2025, a firma del Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce una serie di chiarimenti riguardo all’organizzazione dei viaggi di istruzione. Le Istituzioni scolastiche possono procedere – previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 – con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”. In proposito, è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
Si ribadisce così un concetto già espresso lo scorso anno e relativo all’utilizzo del MEPA e delle altre piattaforme certificate previste dal Codice degli Appalti.




