Ieri il Consiglio dei Ministri ha valutato un disegno di legge governativo sulle piscine – qui il testo – la cui approvazione seguirà tuttavia il consueto iter parlamentare. E’ un provvedimento atteso per armonizzare la disciplina in un settore cruciale per il turismo e il benessere dei cittadini. Il testo, frutto di un lungo lavoro e della collaborazione tra Stato e Regioni, mira a colmare le lacune normative esistenti e a garantire uno standard minimo uniforme di tutela su tutto il territorio nazionale. Particolare attenzione viene riservata alla classificazione delle piscine, ai requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, alla gestione degli impianti e ai controlli, con specifiche implicazioni per le diverse tipologie, inclusi i parchi acquatici. AssoParchi ha contribuito a far modificare la prima stesura del provvedimento, ottenendo che venisse soppresso l’obbligo di adeguamento delle piscine esistenti alle norme UNI più recenti. C’è inoltre un’apertura, sollecitata dall’Associazione, sull’utilizzo di “acqua dolce, idonea all’uso natatorio-ricreativo”, quanto meno nelle vasche, mentre nelle docce e servizi igienici rimane l’obbligo di utilizzare acqua destinata al consumo umano. Una previsione che permette all’esercizio di piscine e parchi acquatici di essere più sostenibile.
Piscine: un quadro normativo più omogeneo
Come evidenziato nella relazione illustrativa della legge, i dati sugli annegamenti in piscina, specialmente tra i minori, hanno palesato l’insufficienza del precedente assetto normativo, basato su discipline regionali spesso disomogenee e talvolta incomplete. La nuova legge si propone di superare questa frammentazione, introducendo principi fondamentali e requisiti minimi validi per tutte le piscine. Salta all’occhio il fatto che il provvedimento non si applichi alle piscine delle associazioni sportive e a quelle termali (forse meno pericolose? Sulla base di quali dati?).
Classificazione delle piscine e previsioni per i parchi acquatici
L’Articolo 3 della legge introduce una classificazione chiara e dettagliata delle piscine in base alla loro destinazione d’uso. Le piscine si dividono in due categorie principali:
- Piscine destinate a un’utenza pubblica (Categoria A)
- Piscine domestiche (Categoria B)
All’interno della Categoria A, troviamo diverse tipologie, tra cui spiccano per la loro rilevanza in termini di affluenza e complessità gestionale:
- A1 – Piscine pubbliche e ricreative, che includono al loro interno i parchi acquatici (A1.2) e le piscine finalizzate al gioco acquatico (A1.3).
- A2 – Piscine ad uso collettivo (ad esempio in strutture turistico-ricettive, condomini, centri sportivi).
- A3 – Piscine destinate a utilizzi speciali (es. per tuffi, addestramento militare).
L’esplicita menzione dei parchi acquatici e delle piscine ludiche evidenzia la consapevolezza del legislatore circa la loro specificità.
Requisiti di sicurezza e gestione: un focus sui parchi acquatici
Il Capo III della legge si concentra sulle piscine di Categoria A (tipologie 1 e 2), e quindi direttamente sui parchi acquatici. Vengono definiti requisiti stringenti in diverse aree:
- Requisiti dell’acqua di approvvigionamento (Art. 6): Viene sottolineata la necessità di utilizzare acqua conforme a standard elevati (es. acqua potabile, acqua di mare idonea) e di garantire il mantenimento della sua idoneità tramite analisi in autocontrollo.
- Requisiti di sicurezza (Art. 7): Le piscine devono essere realizzate e mantenute per garantire la sicurezza di bagnanti e frequentatori, anche in relazione agli accessi incontrollati in vasca. Per i parchi acquatici, ciò si traduce nella necessità di un’attenta progettazione degli scivoli e delle aree ludiche, tenendo conto delle norme UNI EN 15288 e UNI EN 1069-1, che riguardano specificamente gli acquascivoli per uso pubblico. Dunque le piscine e gli scivoli di nuova costruzione devono rispondere necessariamente agli standard del settore.
- Locale primo soccorso (Art. 8): Le piscine di tipologia A1, come i parchi acquatici, sono obbligate a dotarsi di un locale di primo soccorso attrezzato, inclusi defibrillatori automatici esterni (DAE), facilmente accessibile. Questa disposizione è fondamentale in ambienti con alta frequentazione di pubblico e alto numero di lavoratori.
- Requisiti gestionali (Art. 11): Le Regioni determineranno il numero massimo di frequentatori e bagnanti, un elemento importante per i parchi acquatici dove la densità di persone influisce sulla sicurezza e sulla qualità dell’acqua. Saranno richiesti sistemi o procedure per rilevare il numero di utenti e limitare gli accessi.
Ruoli e responsabilità: nuove figure professionali
La legge individua chiaramente i soggetti responsabili per la tutela dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine (Art. 12): sono formalizzate le figure del Responsabile della piscina, del Responsabile della sicurezza dei bagnanti, dell’assistente bagnanti e del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.
Per i parchi acquatici (piscine di categoria A, tipologia 1), la presenza dell’assistente bagnanti a bordo vasca è obbligatoria e continuativa durante tutto l’orario di funzionamento (Art. 15). Il numero di assistenti sarà definito nel piano di autocontrollo sulla base della valutazione del rischio, senza poter essere inferiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 1996.
Controlli e sanzioni: deterrente per la non conformità
La legge distingue tra controlli interni (effettuati dal gestore tramite un piano di autocontrollo, Art. 19) e controlli esterni (effettuati dalle aziende sanitarie locali, Art. 20). Le sanzioni per la mancata ottemperanza alle disposizioni sono significative, a riprova della volontà del legislatore di garantire l’effettiva applicazione della norma. Particolarmente rilevanti per i parchi acquatici sono le sanzioni per la mancata assicurazione dell’assistenza o sorveglianza dei bagnanti (Art. 29, comma 1, da 1.000 a 6.000 euro) e per il superamento del numero massimo di frequentatori o bagnanti (Art. 29, commi 2 e 3).
Disposizioni transitorie e impatto sui parchi acquatici esistenti
Per le piscine esistenti, la legge prevede un regime transitorio (Art. 34). Sebbene le nuove disposizioni sui requisiti strutturali si applichino principalmente ai nuovi impianti, i gestori delle piscine di categoria A (inclusi i parchi acquatici) sono obbligati, a partire dall’entrata in vigore della legge, ad assicurare l’assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo quanto previsto dall’Articolo 15. Ciò implica l’adeguamento dei piani di autocontrollo per includere l’analisi del rischio specifico per la sicurezza dei bagnanti e l’eventuale implementazione o rafforzamento del personale di salvataggio.
In conclusione, la nuova legge quadro sulle Piscine, il cui testo è ancora emendabile prima della sua promulgazione ed entrata in vigore, rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sicurezza e tutela della salute per tutti gli utenti. Per i parchi acquatici, in particolare, essa comporta un rafforzamento delle responsabilità gestionali e l’esigenza di un’attenta revisione delle proprie procedure e dotazioni per garantire la piena conformità alle nuove e stringenti normative. L’obiettivo ultimo è chiaro: rendere le nostre piscine luoghi sempre più sicuri e godibili per tutti.