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Decreto palchi, emanata la circolare applicativa

Gennaio 9, 2015 by Maurizio Crisanti

decreto circolare palchiDopo il “decreto palchi” arrivano le “Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”. La circolare Ministero del lavoro n. 35 del 24/12/2014 fornisce infatti indicazioni sulle opere temporanee da effettuarsi nell’organizzazione di concerti , set cinematografici e fiere. Il documento è frutto dell’elaborazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell’ Inail, che ha dibattuto le modalità applicative del decreto palchi.

Il testo è suddiviso in due parti, la prima riguarda le attività di spettacolo, e fornisce indicazioni riguardo a palchi, pedane, americane e torri luci. Il secondo riguarda invece le manifestazioni fieristiche, le tendostrutture e i vari allestimenti, tipici di manifestazioni che possono ospitare anche eventi di spettacolo, ai quali si applica in ogni caso il capo I. Il documento chiarisce che “Sono comprese nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio”.

Tra le novità, il chiarimento relativo ai casi di “montaggio o smontaggio è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l’installazione di una specifica recinzione dell’area di cantiere e di sostituire quest’ultima con un’apposita sorveglianza”.

Quanto al campo di applicazione, la circolare ribadisce che”L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, di seguito denominato DI, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.

Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT. Sono escluse dall’applicazione del DI e dall’applicazione del Capo l del Titolo IV del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato d.lgs. n. 81 del 2008:

  • il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n.
    81 del 2008.
  • il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’ estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.
  • il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all’ estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite”.
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