• Home
  • chi sono
  • video e interviste
  • I miei contatti

Un Blog sui Parchi Divertimento

Novità, marketing e tanto altro su parchi divertimento, acquatici e parchi avventura, luna park...

di Maurizio Crisanti

  • marketing, AI, social network
  • parchi tematici
  • parchi acquatici
  • parchi avventura
  • Luna Park
  • laser game
Ti trovi qui: Home / Luna Park / Commissioni Provinciali Vigilanza sui locali di spettacolo di nuovo operative

Commissioni Provinciali Vigilanza sui locali di spettacolo di nuovo operative

Dicembre 20, 2013 by Maurizio Crisanti

Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di nuovo operative: dallo scorso 28 Novembre nelle Prefetture si attendeva di sapere se questi organismi sarebbero stati nuovamente legittimati ad operare. La legge di stabilità, che sarà approvata dal Senato, con voto di fiducia, il 23 dicembre p.v., ripristina di fatto l’attività dell’organismo prefettizio. Viene anche sanata l’attività delle Commissioni, svolta nel periodo di incertezza sulla legittimità ad operare. Per un approfondimento sulla soppressione delle Commissioni Provinciali Vigilanza sui locali di spettacolo consiglio di leggere questo articolo.

Questo il testo che sarà presentato in Aula:

commissioni provinciali vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Ma quali sono le competenze e da chi è composta la CPVLS?

Ne parla il Regolamento di applicazione del TULPS:

” Art. 141
Per l’applicazione dell’art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti del primo comma dell’articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all’occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale.
Relativamente alla composizione delle sezioni, fermo restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all’ufficio o comando di polizia competente per territorio e l’ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell’art. 141-bis.
Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall’ottavo comma dell’articolo 141-bis.

Fuori dai casi di cui al comma precedente e di cui all’articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata degli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l’integrazione di cui all’articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Condividi:

Sull'argomento:

Commissioni provinciali di vigilanza: possono operare fino al 28 novembre 2013 commissioni di vigilanzaCommissioni di vigilanza, novità in arrivo sulle norme di prevenzioni incendi licenze spettacolo 200 posti cpvLicenze di spettacolo sotto le 200 persone: la relazione del professionista sostituisce il parere della Commissione di vigilanza scia spettacolo licenzeNiente SCIA per le attività di spettacolo: serve la licenza e la Commissione di vigilanza scia-2-licenze-di-spettacolo-autorizzazioni-viaggianteLicenze di spettacolo: cosa cambia con la Scia 2 definitiva

Archiviato in:Luna Park, parchi acquatici, parchi avventura, parchi tematici

RICERCA

ARTICOLI RECENTI

Come sono andati nel 2024 i parchi divertimento a livello globale, nel Rapporto TEA Global Experience Index 2024

Halloween: l’ascesa irresistibile di ottobre nei bilanci dei parchi divertimento

Meeting AssoParchi

Il Meeting AssoParchi a Mirabilandia: due giorni che raccontano un settore in movimento

Regime fiscale per parco minerario, parco speleologico e ponte tibetano: esperienze al confine tra esenzione, IVA ordinaria e biglietteria

Disney sbarca a Roma: sì, solo temporaneamente… ecco Disney Immersive Animation

Experience Economy: parchi tematici, ma anche esperienze immersive, Pop art e nuove opportunità dal Location based Entertainment

Netflix House e l’era delle eperienze immersive: lo streaming incontra il parco a tema

DDL governativo sulle piscine: nuove disposizioni per la sicurezza e la salute. Cosa cambia per i parchi acquatici

Parchi divertimento in Italia: i dati SIAE 2024 confermano l’andamento positivo del settore

Quanto mercato hanno le singole società di collecting del diritto d’autore e diritti connessi? Lo ha stabilito AGCOM

Parchi divertimento: una sentenza sul concetto di “attività pericolosa” e comportamenti dell’utente scagiona il gestore

CHI SONO

Mi chiamo Maurizio Crisanti, mi occupo di parchi di divertimento - parchi a tema, parchi acquatici, e faunistici, e parchi avventura - coordinando le associazioni nazionali di categoria del settore.

Privacy e Cookie Policy

Qui le informazioni sui dati, la privacy e l’utilizzo di cookie https://mauriziocrisanti.it/privacy-policy/

ARGOMENTI

accessibilità AI asd attrazioni big data biglietti nominali biglietti omaggio buoni sconto customer experience cx dati digital marketing disabilità Disney Disneyland Resort Paris elenco attrazioni errori previsioni meteo eSport Gabrielli gioco automatico gite scolastiche guest experience Instagram laser game luna park marketing marketing esperienziale meteo terrorismo mirabilandia Natale parchi acquatici parchi avventura parchi divertimento parchi tematici parco avventura prezzo dinamico scia sentenza siae sicurezza social media marketing social network sostenibilità spettacolo viaggiante Tripadvisor

Copyright © 2025 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Accedi