L’ Agenzia delle Entrate torna sulla disciplina delle biglietterie automatizzate per i parchi divertimento. A un anno dalla richiesta di consulenza giuridica richiesta da Parchi Permanenti Italiani, l’Agenzia delle entrate – con risposta n. 2 del 9 febbraio 2021, risponde a quesiti molto tecnici e riportando i parchi di divertimento – attività di spettacolo viaggiante – nell’alveo della Legge Battelli, dalla cui applicazione erano stati esonerati, grazie ad un emendamento del 2019. Questo a decorrere dal dicembre 2021, alla luce della recente proroga per l’aggiornamento dei sistemi di biglietteria disposta dall’Agenzia delle Entrate.
La risposta include una notizia buona e una cattiva:
La cattiva notizia è che, nonostante l’esonero previsto dalla legge, l’Agenzia sostiene che si applicano anche alle biglietterie dei parchi di divertimento le norme introdotte sui biglietti nominativi. Le misure attuative per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le attività di spettacolo e intrattenimento, indicate nel Capo II del provvedimento dell’Agenzia del 27 giugno 2019 – in sostanza i biglietti nominativi per strutture con capienza oltre le 5.000 persone – si applicano dunque anche ai parchi di divertimento. Dunque la legge li esclude ma i provvedimenti applicativi no (?). In effetti il decreto legge con l’esonero promosso dall’On.le Battelli è del 27 giugno, mentre il provvedimento agenziale citato nella consulenza giuridica è stato emanato il 17 luglio successivo, quindi scritto con ogni probabilità prima che fosse giunta notizia dell’esonero, e successivamente emanato.
L’istanza riguardava appunto le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, esonerate, con l’articolo 4 del Dl n. 59/2019, dall’obbligo di emissione di biglietti nominativi, introdotto dall’articolo 1, comma 545-bis, primo periodo, della legge di bilancio 2017.
Nella istanza si rilevava ad esempio che la richiesta di raccogliere il numero di cellulare dell’acquirente e conseguente invio di sms comporta gravosi adempimenti per l’organizzatore e più tempo per l’acquisto online per l’utente, oltre ai costi di conservazione dei dati personali nel rispetto del GDPR e il limite dei 10 biglietti a cliente, che creava problemi nella vendita a gruppi, Cral e Tour Operator.
La buona notizia è che l’Agenzia conferma la possibilità di procedere ad acquisti di titoli di accesso in numero superiore a 10 – in genere B2B – così come la “possibilità di riservare un numero predefinito di titoli per un determinato evento da emettere, su richiesta di una persona fisica, che potrebbe anche agire in qualità di rappresentante legale di società, al momento della definizione delle generalità degli intestatari”. In sostanza è possibile effettuare stampe massive e vendita a gruppi e tour operator.
Per memoria di tutti, anche dell’Agenzia, riportiamo il testo della norma
L. 232/2016, art. 1, comma 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità dei partecipanti all’evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.