Abbiamo già informato su questo blog che lo spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento sono stati inseriti tra i soggetti esonerati dal rilascio di biglietti nominativi dal DL 28 giugno 2019, convertito poi in legge lo scorso agosto. Attualmente le attività di spettacolo escluse dall’obbligo di emettere biglietti nominativi sono previste dall’art. i comma 545 bis, che recita “Sono esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività’ lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo”.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 27 giugno 2019, dunque prima che i parchi divertimento fossero esonerati, che individua gli obblighi dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria per il contrasto del secondary ticketing.
Il provvedimento indica nuovi requisiti per le biglietterie automatizzate, che comportano aggiornamenti rilevanti dei sistemi che rilasciano titoli di accesso per attività di spettacolo. In sostanza da una interpretazione letterale del provvedimento, confermata anche dalla SIAE, sembra che l’Agenzia delle Entrate non abbia tenuto del tutto conto dell’esonero di questo e di altri settori, almeno per quanto riguarda i biglietti omaggio e la vendita di più titoli di accesso al medesimo soggetto.
Diventa quindi obbligatorio l’inserimento di un codice CAPTCHA, per impedire l’acquisto massivo online attraverso specifici bot, l’identificazione dell’utente attraverso la raccolta di dati quali nome e cognome, data di nascita, email e numero di cellulare e la limitazione della vendita per lo stesso evento di un massimo di 10 biglietti per utente, ovvero per numero di cellulare.
La sanzione prevista per chi non si adegua consiste nel ritiro della carta di attivazione per chi non si adegua, cioè l’impossibilità di vendere titoli di accesso.
I problemi per i parchi divertimento
L’applicazione di queste disposizioni comporta enormi problemi nel settore, mai coinvolto nel fenomeno dell’acquisto massivo di biglietti e successiva rivendita a prezzi molto superiori, ed esonerato quindi da una norma primaria dall’obbligo di emissione di biglietti nominativi.
Tra questi:
– L’obbligo di aggiornamento dei sistemi, che comporta costi non indifferenti per i gestori;
– La raccolta del numero di cellulare dell’acquirente e conseguente invio di SMS comporta gravosi adempimenti sia rispetto alle modifiche del sistema sia in relazione alle norme conseguenti al GDPR, che richiedono una attenta gestione del dato;
– L’impossibilità di vendere a un solo cliente non più di 10 titoli di accesso. Ciò impedisce di fatto la vendita a gruppi organizzati e tour operator, che ne ordinano a migliaia, con un ingente danno economico per tutta la categoria dei parchi divertimento. Si tratta di centinaia di milioni di Euro che non sarebbe più possibile incassare, se si considera che molte strutture distribuiscono decine di migliaia di titoli di accesso, con varie modalità, a tour operator, CRAL e piattaforme per il Welfare aziendale e che alcune strutture hanno raggiunto la percentuale del 50% di vendita complessiva di biglietti attraverso piattaforme online e cessione massiva;
– L’obbligo di emettere non più di 10 biglietti prevede inoltre che questi siano nominativi. Dunque in questo caso il provvedimento agenziale sembra reintrodurre un obbligo a carico dei parchi di divertimento dal quale una legge dello Stato ha invece esonerato il settore;
– Anche i biglietti omaggio, secondo le disposizioni dell’Agenzia, devono essere nominativi e la nuova disciplina impatta anche sul termine per l’annullamento a fine stagione dei dei biglietti open invenduti.
Insomma sembra che la fatica per ottenere l’esonero dai biglietti nominali sia vanificata da un provvedimento agenziale che ne reintroduce alcuni, uguali a quelli dei settori chiamati a contrastare il secondary ticketing.
Quali prospettive per i parchi divertimento?
Questi problemi sono stati rappresentati all’Agenzia delle Entrate, tra gli esponenti politici che si sono occupati del contrasto al secondary ticketing, ai Ministri competenti e alla direzione generale della SIAE. A poche settimane dall’apertura della stagione 2020 dei parchi divertimento, è necessario fare chiarezza al più presto su questi temi.