Una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio torna a definire il regime autorizzativo delle attrazioni inserite nell’Elenco di cui all’art. 4 della legge 337/1968. In sostanza per gestire un’attrazione in una ludoteca aperta al pubblico serve l’autorizzazione per le attività di spettacolo viaggiante.
Il caso: un playground in una ludoteca
Il comune di Pomezia ordina la cessazione dell’attività di una sorta di ludoteca, al cui interno è presente un playground, perché privo della licenza di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del TULPS.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento “in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground)”. Viene sostenuta l’inapplicabilità della l. n. 337/68, in quanto l’installazione non è avvenuta nel contesto di uno spettacolo viaggiante o un parco divertimenti. Il ricorrente sostiene anche che nella fattispecie non sarebbe necessario il parere della Commissione di vigilanza essendo sufficiente una relazione tecnica di un professionista e che, in ogni caso, sarebbe stato già richiesto il parere della CPV.
I magistrati amministrativi ritengono infondata questa censura, perché in questo caso è chiaramente applicabile la legge 337/1968 e in particolare l’art. 4, che introduce l’Elenco delle attrazioni, aggiornato nel 2015 con l’inserimento dell’attrazione denominata “Playground”. Quanto all’agibilità, la questione è ritenuta secondaria rispetto al mancato possesso della licenza di spettacolo viaggiante.
Sull’argomento della SCIA, addotto dal titolare del Playground, i giudici confermano che la Tabella A allegata alla “legge Madia” consente la SCIA per spettacolo viaggiante a esercizio di attività che si concludono “entro le ore 24 del giorno di inizio” e che al punto 80 la tabella dispone che “in caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone – quale è quello in esame – ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” il regime autorizzatorio è costituito da apposita autorizzazione espressa e dalla SCIA per la prevenzione incendi”. Il ricorso viene dunque respinto.
La sentenza è interessante, perché ribadisce:
- L’impossibilità di utilizzare la SCIA nel contesto dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento, se non per attività di spettacolo viaggiante che si concludano entro le ore 24;
- L’obbligo della titolarità di una licenza di esercizio di cui all’art. 69 TULPS per la gestione di attrazioni e attività di spettacolo viaggiante ricomprese nell’ ”Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti” dello spettacolo viaggiante.
- La necessità anche per le cosiddette ludoteche o locali che ospitano feste per bambini aperti al pubblico, qualora istallino playground, gonfiabili ed altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, dell’autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS.
La sentenza
Pubblicato il 17/07/2019
N. 09494/2019 REG.PROV.COLL. N. 07416/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7416 del 2019, proposto da
XXXX elettivamente domiciliato in Roma, via XXXX presso lo studio dell’avv. XXXX che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via XXXX presso lo studio dell’avv. XXXX e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. XXXX
per l’annullamento
del provvedimento del 10/06/19 con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la cessazione dell’attività di spettacolo e d’intrattenimento nei locali, ivi indicati, per il mancato conseguimento dell’autorizzazione ex art. 69 tulps in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le parti hanno espresso il loro assenso a che il giudizio sia definito, ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/2010, con le forme dell’udienza pubblica rinunciando, a tal fine, ai termini previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto, pertanto, di potere definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/10;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del 10/06/19 con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la cessazione dell’attività di spettacolo e d’intrattenimento nei locali, ivi indicati, per il mancato conseguimento dell’autorizzazione ex art. 69 tulps in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground);
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato, in particolare, che:
– con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’inapplicabilità della l. n. 337/68, in quanto nella fattispecie non vi sarebbe uno spettacolo viaggiante o un parco divertimenti. Inoltre, nella fattispecie non sarebbe necessario il parere della Commissione di vigilanza essendo sufficiente una relazione tecnica di un professionista e, comunque, il XXXX avrebbe richiesto il sopralluogo da parte della Commissione mentre il Comune avrebbe immotivatamente ed improvvisamente ordinato la cessazione dell’attività;
– il motivo è infondato;
– nella fattispecie il gravato provvedimento di cessazione dell’attività è giustificato dal mancato conseguimento dell’autorizzazione prevista dall’art. 69 tulps per gli spettacoli viaggianti;
– la qualificazione, in tal senso, dell’attività esercitata dal ricorrente è desumibile dalla l. n. 337/68;
– in particolare, ai sensi dell’art. 4 l. n. 337/68, con decreto interministeriale è istituito e periodicamente aggiornato “un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione” ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo del titolo abilitativo di cui all’art. 69 tulps;
– con decreto interministeriale del 29/04/15, emanato in attuazione dell’art. 4 l. n. 337/68, il Playground è stato ricompreso nel novero delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni previste dalla disposizione in esame;
– le ulteriori contestazioni inerenti la superfluità del sopralluogo della Commissione di vigilanza ineriscono al profilo delle condizioni di sicurezza da rispettare per l’esercizio dell’attività ai sensi della l. n. 337/68, dell’art. 141 r.d. n. 635/40 e del d.m. 18/05/07 ma non incidono sulla carenza del titolo autorizzativo richiesto dall’art. 69 tulps previo accertamento delle condizioni stesse;
– contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, poi, per l’esercizio dell’attività oggetto di causa non può ritenersi sufficiente la scia che è prevista dall’art. 69 tulps per i soli “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie;
– nello stesso senso la tabella A – sezione I, allegata al d. lgs. n. 222/16, stabilisce che “in caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone [quale è quello in esame], ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” il regime autorizzativo è costituito da apposita autorizzazione espressa e dalla SCIA per la prevenzione incendi (voce 80);
– l’accertata carenza di titolo autorizzativo giustifica l’immediata chiusura dell’attività;
– per altro, nella fattispecie non vi è stata alcuna inerzia ingiustificata del Comune il quale, dopo avere ricevuto l’istanza della ricorrente, ha convocato la Commissione di vigilanza che, nel corso della seduta del 20/06/19, ha formulato una richiesta d’integrazione istruttoria;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore