Le attività di spettacolo viaggiante – e dunque anche i parchi di divertimento – sono esonerati dall’emissione dei biglietti nominali.
Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella G.U. n.151 del 29-6-2019 e in vigore dal giorno successivo ha infatti incluso nell’elenco dei soggetti esonerati dall’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività di spettacolo viaggiante, che includono i parchi di divertimento. Il DL è stato poi convertito nella legge n. 81/2019.
Il testo dell’articolo 4 del decreto-legge recita infatti:
“Modifiche all’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Alla legge 8 agosto 2019, n. 81 ‘articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: <lo spettacolo viaggiante>.
Il problema era noto da mesi, e l’interlocuzione con gli estensori dell’emendamento sui soggetti esonerati, che non aveva incluso lo spettacolo viaggiante, è stata serrata. Lo spettacolo viaggiante, che include i parchi di divertimento, è stato quindi inserito tra i soggetti esonerati, ovvero gli spettacoli di musica lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo e manifestazioni sportive.
Il perché dell’esonero dello spettacolo viaggiante e dei parchi dai biglietti nominali
La Relazione che accompagna il provvedimento espone le ragioni che hanno portato il settore ad essere esonerato. Ecco il testo “L’articolo 4 mira ad escludere la categoria dello “spettacolo viaggiante” dagli spettacoli che dal 1 luglio 2019 saranno sottoposti all’obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali. Nell’ultima legge di Bilancio, un emendamento del deputato Battelli ha infatti inserito, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio/secondary ticketing, l’obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5.000 spettatori. I parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, hanno spesso capienze superiori alle 20.000 e sono quindi attualmente soggetti alla suddetta norma: tuttavia il fenomeno del secondary ticketing non coinvolge tale settore e pertanto non si ravvisa la necessità di applicarvi la nominalità del biglietto che determinerebbe oneri rilevanti a carico degli operatori”.
Le ragioni erano infatti ampiamente condivise nel mondo politico e ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, ma non è stato semplice vedersi riconoscere l’esonero, disposto da una norma entrata in vigore il giorno precedente all’entrata in vigore dell’obbligo. L’obiettivo della norma del 2016 è infatti quello di contrastare il fenomeno del secondary ticketing e del bagarinaggio, che nel settore dei parchi divertimento è assolutamente sconosciuto rispetto ad altri ambiti dello spettacolo dal vivo.
Il Ministro Alberto Bonisoli ha dichiarato a riguardo: ”L’articolo 4 del Decreto cultura pone rimedio ad alcune questioni della Legge Battelli, che prevede il biglietto nominativo per gli appuntamenti dello spettacolo viaggiante con più di 5 mila persone. Ma nelle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ci sono anche gli acquapark. Il provvedimento nasce contro il secondary ticketing, ma non mi risulta che ci sia bagarinaggio per entrare nelle piscine”.
I problemi arrecati dall’introduzione dei biglietti nominali sarebbero stati molto gravi per i parchi divertimento e i loro clienti. I sistemi di biglietteria dei parchi divertimento non erano stati adeguati per tempo dai produttori e decine di migliaia di biglietti privi di nome sono già stati emessi e acquistati da CRAL e soggetti del turismo organizzato. Anche i visitatori avrebbero trovato code e regole complesse. Se un amico non può venire al parco in genere, all’ultimo minuto, un’altra persona prende in genere il suo posto. Con i biglietti nominativi sarebbe stato necessario sostituire alla biglietteria del parco il biglietto già acquistato sul sito del parco, siti paralleli o di couponing.
Sul piano gestionale, la fila alle casse, spesso già problematica nei periodi di picco, sarebbe aumentata a dismisura a causa della lentezza delle operazioni. Anche la vendita di biglietti online avrebbe richiesto modifiche del software e gestione del cambio di nominativo, che le norme concedono fino all’ultimo minuto prima dell’accesso.
Si è trattato di una bella avventura, finita nel migliore dei modi per il settore, dopo quella della fiscalizzazione dei voucher che permette di aprire nuovi canali di vendita ai responsabili marketing dei parchi divertimento.