Con il prezzo dinamico, la base imponibile per calcolare l’IVA sui biglietti omaggio eccedenti il 5% è quella del biglietto intero dal costo più alto. Questo il senso dell’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione 15/E del 15 febbraio scorso ha risposto a un quesito nell’ambito dell’adozione del prezzo dinamico.
Anche nel settore dei parchi di divertimento il prezzo dinamico è applicato da alcune aziende. Si tratta ad esempio di Leolandia e Rainbow Magicland ma dalla stagione 2018 adotterà questo sistema anche Zoomarine. Non solo parchi a tema: anche un parco acquatico ha adottato il prezzo dinamico dal 2017, con risultati incoraggianti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce con questa consulenza giuridica quale sia la base imponibile sulla quale calcolare l’IVA – in effetti non riscossa – sui biglietti omaggio che superano il 5% della capienza, così come avviene per le attività di spettacolo e competizioni sportive. Due le ipotesi formulate dal contribuente: considerare come base imponibile il prezzo massimo praticato ovvero il primo prezzo, quello più basso. Alla richiesta l’Agenzia risponde – c’era da aspettarselo – che la base imponibile è riferita al prezzo massimo del biglietto intero. In sostanza il contribuente non solo non incassa un centesimo, ma deve versare l’IVA sul prezzo del biglietto intero più caro, anche se l’omaggio riguarda l’ingresso di un bambino.
Il problema è, ovviamente, normativo. Una direttiva europea consente agli Stati di determinare la percentuale di biglietti omaggio superata la quale si deve versare l’IVA, dovuta dalle imprese ma non riscossa. Un’aberrazione dell’imposta sulla quale si dovrà lavorare.
Risoluzione n. 15/E
Roma, 15/02/2018
OGGETTO: Consulenza Giuridica – Biglietto dinamico per la vendita dei biglietti nel settore dello spettacolo. Imponibilità ai fini IVA. Criteri per la determinazione del prezzo di vendita al quale commisurare i biglietti
gratuiti. Art. 3, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 3, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
Concernente le problematiche fiscali inerenti all’introduzione del principio del prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti nel settore degli spettacoli. Questa metodologia, assimilabile a quella già utilizzata nel settore dei trasporti aerei, prevede che il prezzo di ogni biglietto possa continuamente variare, sia in aumento che in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono
conto di varianti predeterminate.
L’istante ritiene che tale modalità di vendita necessiti di approfondimenti con riferimento alla disciplina impositiva dei biglietti omaggio, la cui cessione costituisce prestazione di servizi, imponibile ai fini Iva, quando viene superato il limite massimo del 5 per cento dei posti disponibili del locale o di ciascun settore
(art. 3, comma 5 lett. a) del D.P.R. 633 del 1972).
In particolare, i chiarimenti chiesti concernono la corretta individuazione del prezzo di vendita al quale commisurare i biglietti gratuiti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’istante ritiene che per l’individuazione del prezzo di riferimento per determinare il valore dei biglietti omaggio, potrebbe essere corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita – compresa la vendita svolta al botteghino – per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno
diritto ad accedere.
In alternativa, potrebbe essere preso a riferimento il primo prezzo a catalogo per ogni tipo di titolo/settore (a condizione che venga sempre convenzionalmente utilizzato, per ogni ordine di posto/settore, la stessa codificazione del titolo)
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 633 prevede che “Non costituiscono … prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e
nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità…”.
La norma in esame esclude, quindi, dall’imposizione ai fini Iva le prestazioni spettacolistiche gratuite solo quando siano rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati gratuitamente dagli organizzatori di spettacoli nel limite del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.
I biglietti omaggio che eccedono tale limite sono imponibili ai fini Iva;
l’imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso.
Tanto premesso, si concorda con l’istante nel ritenere che nel caso prospettato, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, sia corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno
diritto ad accedere.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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