Quali autorizzazioni sono necessarie per gestire una Escape Room? Con nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. U.0365359 del 07/09/2017 viene diffuso un parere del ministeriale secondo il quale c’è da distinguere tra locali pubblici o aperti al pubblico ovvero siano realizzate in spazi privati, aperti solo ai partecipanti. Nel primo caso essi sono assoggettati all’art. 68, 69 e 80 TULPS, altrimenti mancano i presupposti per applicare la disciplina delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza. Resta aperto, nel primo caso, il tema fiscale: un’attività non autorizzata come si configura rispetto agli adempimenti del fisco?
Questa risposta, in ogni caso, colma un vuoto, durante il quale SUAP hanno rilasciato autorizzazioni un po’ al buio, e non approfondisce gli interrogativi sugli aspetti fiscali e di sicurezza.
Se un gioco tra amici, in abitazioni private è senza dubbio non soggetto al TULPS, diverso sembra il caso di un locale su strada, aperto ad un imprevedibile numero di utenti, che richiede un corrispettivo per la fruizione del gioco e rileva quindi per aspetti di sicurezza e implicazioni fiscali, sempre che, come mi auguro, questo gioco venga configurato come attrazione dello spettacolo viaggiante, con il noto regime delle autorizzazioni e gli aspetti fiscali.
Una Escape Room, del resto, può può trovare facilmente ospitalità in un parco divertimento – in effetti per questo Halloween il parco Aquaneva di Inzago, che offre un parco acquatico ed un parco avventura, ne ha installate due – in padiglione da luna park o come attività in forma stabile o itinerante, installabile in centri commerciali, nel corso di eventi e in mille occasioni.
Il divertimento si evolve, e le Escape Room fanno parte delle novità in questo settore – hanno circa 10 anni di vita – che i giovani apprezzano. Il chiarimento sarà utile a coloro che vogliono sapere come aprire una Escape Room.
Cosa è una Escape Room
In sostanza è un “gioco di fuga”. Si tratta di una o più stanze, adeguatamente scenografate, al cui interno i partecipanti, in genere gruppi di amici, vengono rinchiusi. Essi devono riuscire ad aprire la porta d’uscita in un tempo determinato. Per farlo bisogna risolvere enigmi, trovare oggetti, decifrare codici e utilizzare logica e gioco di squadra. Le Escape Room Sono già molto diffuse in Italia: il sito Mapescape.com ne ha censite oltre 200, ma è possibile che siano già intorno alle 400 unità.
Niente sballo questa volta, ma uso del cervello, gioco di squadra e abilità manuali. L’adrenalina non manca, perché la chiave va trovata entro un tempo massimo, che scorre inesorabilmente. Il gioco, un po’ “caccia al tesoro”, ma anche “gioco da tavolo”, vissuto però con emozione e capacità di problem solving, in un contesto dove solo una squadra affiatata potrà vincere prima che il tempo finisca.
A quale autorizzazione sono soggette le Escape Room? Ecco un estratto della nota del MISE:
Nota mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0365359.07-09-2017
“OGGETTO: Attività di “escape room”
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 11309 del 25-7-2017, con la quale il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative denominate “escape room”, stante i diversi quesiti al riguardo pervenuti alla scrivente Direzione Generale.
In particolare, nei medesimi si evidenzia che alcuni SUAP equiparano le attività in esame alle sale giochi applicando, quindi, l’articolo 86 del TULPS, mentre altri le riconducono alle attività di un locale di pubblico spettacolo con conseguente applicazione degli articoli 68 e 80 TULPS e pertanto non assoggettabili alle norme che riguardano i pubblici esercizi.
Non trovando rilevanza nelle disposizioni di propria competenza, stante il carattere esclusivamente ludico dell’attività in questione, la scrivente Direzione Generale ha proceduto ad inoltrare i medesimi quesiti al Ministero dell’Interno con la nota n. 279361 del 6-7-2017, il quale, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto segue.
“Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con cui viene chiesto il parere di quest’Ufficio in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative, di recente e crescente diffusione, denominate “escape room”, nel senso della loro riconducibilità al regime delle sale da gioco ovvero a quello dei locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, deve escludersi la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.
Infatti, i luoghi in cui l’attività in questione viene praticata sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell’apertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell’art. 86 del TULPS.
D’altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell’Amministrazione finanziaria (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Può aggiungersi, per completezza, che l’art. 1 del D. Lgs. n. 496/1948 prevede la riserva a favore dello Stato, e per esso all’Amministrazione finanziaria, dell’organizzazione ed esercizio “di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”. Pertanto ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’ipotesi che il gioco in parola, ove abbia tali elementi, rientri nel campo della riserva statale e, quindi, sia soggetto alla relativa autorizzazione.
Quanto alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, si rammenta che, anche in tal caso, requisito indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia finalità di intrattenimento per un pubblico indistinto e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un’area pubblica o aperta all’accesso di un numero più o meno prevedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia.
Pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che l’attività ludica in questione fosse proprio diretta all’intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Mancando anche tale elemento, l’attività semplicemente non è soggetta a regime di p.s.
Fermo quanto sopra, si fa riserva di ulteriori precisazioni ove pervengano le valutazioni richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)”