Da qualche mese le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono in allarme, a causa di un paio di delibere del CONI. Il Comitato Olimpico italiano ha infatti competenza non solo sulle selezioni degli atleti per le Olimpiadi, ma è da decenni il vero “Ministero dello Sport” italiano. Esiste in verità un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, con struttura esile e compiti di vigilanza sul CONI ed anche un Ministro in questa legislatura, ma lo sport è governato dai palazzi storici del Foro Italico, a Roma. Il CONI si occupa infatti per statuto di regolazione e gestione delle attività sportive nazionali, e di promozione e massima diffusione della pratica sportiva.
Con delibere 1566 del 20 dicembre 2016 e 1568 del 14 febbraio 2017, il CONI ha individuato le 385 discipline sportive nazionali, in riferimento a 102 discipline. Sono rimaste fuori un buon numero di attività sportive praticate da milioni di appassionati, tra le quali lo Yoga, il Crossfit, il Pilates, il Krav Maga, il Parkour, il Paintball e il Laser tag, e recuperate tuttavia in due mesi discipline come il Beach Soccer e il Culturismo, le Moto d’epoca e il Mototurismo, dimenticate nella delibera di dicembre. In sostanza, per il CONI costituiscono attività sportiva anche la Fotografia subacquea, il Bridge, il Cicloturismo, le Auto storiche, la Cinofilia, il Minigolf, la Pesca alla trota, il Video subacqueo e tanto altro.
Di fatto, rilevano alcuni commentatori, il CONI sembra aver predisposto l’”elenco delle discipline sportive ammissibili” tenendo conto soprattutto delle discipline sportive rappresentate dalle Federazioni Sportive riconosciute, e molto meno di quelle inserite nell’attività degli Enti di Promozione Sportiva.
Le conseguenze per le ASD
I problemi che sorgono per le Associazioni e società sportive dilettantistiche che promuovono attività non ricomprese nell’elenco del CONI sono di fatto piuttosto gravi, e riguardano aspetti fiscali e giuslavoristici. Infatti a far data dal 2018:
– Le ASD e SSD che promuovono attività non incluse non potranno iscriversi al Registro Nazionale gestito dal CONI, e perdono conseguentemente le agevolazioni fiscali, in particolare quelle previste dalla l. 398/1991.
– Viene meno l’esclusione dall’imposizione fiscale e versamento dei contributi INPS con il limite del €7.500 per gli istruttori e l’attività di segreteria, introdotte dall’art. 67 del DPR 917/1986.
In sostanza, anche le ASD che gestiscono ludoteche, parchi avventura e laser game dovranno fare qualche ragionamento per valutare come uscire da questa situazione.
Ebbene il CONI, dal 2004 può stabilire cosa sia attività sportiva e cosa no. Qualcuno rileva che La Carta Europea dello Sport del Consiglio D’Europa del maggio 1992 definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Per il CONI evidentemente non conta se una attività sportiva faccia i conti con il sudore, la socializzazione, gli aspetti agonistici e il numero dei praticanti. Rilevano valutazioni non sempre comprensibili da parte di un organismo che gestisce centinaia di milioni di euro di denaro pubblico ma il cui statuto non prevede, in quanto ente pubblico non economico, neanche la figura del Tesoriere, così come quello delle Federazioni Sportive che allo statuto CONI sono tenute a conformarsi.