Attività di spettacolo fino a 200 persone? Licenze di spettacolo non più soggette al parere preventivo delle Commissioni di vigilanza.
Ho già scritto dei dubbi sollevati, e segnalati ai dicasteri competenti, da un disallineamento nel testo del D.lgs. 222/2017 , che riordina il sistema delle autorizzazioni amministrative, rispetto alla Tabella A, allegata al provvedimento, nella parte che riguarda le attività di pubblico spettacolo.
Una recente risoluzione cerca di fare chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo
C’è una novità, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica la Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 – riportata integralmente più in basso – con la quale rende nota la risposta del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017, ai quesiti inoltrati dalla Direzione Generale per il Mercato.
La nota ministeriale esordisce riassumendo i quesiti posti dal dicastero che si occupa delle imprese, e commenta da subito che
“la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati. Allo stato non sembra pertanto possibile dare ai quesiti qui proposti una risposa con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell’ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni”.
Dunque il provvedimento, quanto a drafting normativo, non raggiungerebbe neanche la sufficienza e consentirebbe di interpretare la norma solo nel rispetto delle finalità di semplificazione dello stesso. Chissà che una maggiore collaborazione tra i tre ministeri coinvolti non avrebbe portato a norme più chiare ed univoche, viene da pensare.
Il D.lgs. 222/2017 non può modificare il TULPS in modo implicito
In ogni caso, dopo la premessa, l’autorevole redattore della nota ministeriale si esprime sulle incongruenze del provvedimento, ed evidenzia che:
“la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all’articolo 126 … Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell’ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.”.
Questa riflessione conferma quanto da me evidenziato ai funzionari del Ministero della Funzione Pubblica, i quali ritenevano invece la Tabella A “cogente” rispetto alla disciplina precedente. Una tabella, a mio avviso, non può interpretare una legge facendole dire ciò che non è scritto. Essa non tiene invece conto che la tabella prevede stessa adempimenti non supportati dal TULPS, così come novellato dalla “Legge Madia” che modifica l’art. 141 del Regolamento TULPS, almeno nel caso delle attività di “spettacolo viaggiante fino a 200 persone”, di cui al punto 81 della citata tabella.
Cancellati gli adempimenti preliminari delle Commissioni di vigilanza sulle attività di spettacolo inferiori alle 200 persone
Ma ecco il punto veramente interessante della interpretazione del Ministero dell’Interno. La nota rileva che:
“l’articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il “parere” delle commissioni di vigilanza (e non solo “le verifiche e gli accertamenti” preliminari, come previsto finora) ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all’autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso.
I luoghi di pubblico spettacolo aventi la capienza massima predetta sono, poi, oggetto di specifiche previsioni nella riga 78 della Tabella A (“Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza”, per i quali sono cioè richieste asseverazioni di conformità, corretto montaggio, ecc.) e nella riga 80 (“Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività”). Sono soggetti alla stessa disposizione anche gli allestimenti dello spettacolo viaggiante fino a 200 persone, cui fa riferimento la riga 81”.
Dunque anche le attività di spettacolo viaggiante inferiori alle 200 persone vengono autorizzate ai sensi della nuova stesura dell’art 141 del Regolamento di applicazione TULPS, che recita “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.
L’estensore della nota ministeriale si chiede infine perché la Tabella A richiami, ai punti 79, 80 e 81 del D.lgs. 222/2017 la trasmissione della documentazione alla Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo competente.
Il testo prosegue sostenendo che:
“Ad un esame letterale del testo emerge che, in tali casi, tra i compiti elencati dall’articolo 141, comma 1 del Regolamento TULPS residua alla Commissione, dunque, soltanto quello di cui alla lettera e), concernente il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
Sembra pertanto potersi concludere nel senso della conferma dell’applicabilità dell’effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all’interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima.
Ciò comporta la sopravvivenza anche del potere di quest’ultima di eventualmente suggerire all’organo comunale preposto al rilascio dell’autorizzazione ex articoli 68 e 80 TULPS (il cui regime per il resto è invariato) la prescrizione agli organizzatori dell’evento o ai responsabili dell’impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza (atteso il potere di controllo anche sulle “cautele imposte”)”.
Una vera semplificazione per piccoli luna park, parchi giochi cittadini, piste di pattinaggio su ghiaccio, sale per compleanni con attrazioni, fontane danzanti, ma anche parchi avventura e Laser Game.
In sintesi:
- la nuova stesura dell’art. 141 del Regolamento TULPS prescrive che tutte le attività di spettacolo sotto le 200 persone, comprese quelle di spettacolo viaggiante, vengano autorizzate sulla base di una domanda corredata dalla relazione di un professionista abilitato, che confermi “la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”. Dunque non le “norme tecniche” ma le “regole tecniche” emanate dal Ministero dell’interno, in particolare la Regola tecnica di prevenzione incendi sui luoghi di spettacolo del 1996.
- La Commissione di vigilanza, in questo caso, effettua, se lo ritiene, la funzione di vigilanza sull’applicazione delle eventuali prescrizioni impartite ai gestori in funzione della pubblica incolumità e sicurezza.
Il testo della Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 (qui il PDF)
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
OGGETTO: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. “Legge Madia”, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative – Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/004683 del 23-3-2017, con la quale l’Amministrazione in parola ha risposto alle note n. 66606 del 24-2-2017 e n. 66804 del 24-2-2017 della scrivente Direzione Generale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti stante l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
“Con le note sopraindicate codesto Dicastero chiede l’avviso di quest’Ufficio in relazione all’interpretazione di alcune delle nuove previsioni contenute nel D.Lgs. n. 222/2016 in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti, e segnatamente in ordine:
1) all’applicazione delle nuove disposizioni, che prevedono il regime dell’autorizzazione anche per le attività di spettacolo o trattenimento presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (v. righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al medesimo Decreto) senza tenere conto che gli articoli 68 e 69 TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 7 della legge 7-10-2013, n. 112, prevedono la possibilità di sostituire la licenza con una SCIA per gli eventi negli spazi o impianti con la stessa capienza massima che si concludono entro le 24 del giorni di inizio;
2) al significato della previsione contenuta nella citata riga 78, che prevede l’obbligo del SUAP, che riceve l’istanza diretta alla medesima autorizzazione, di trasmetterla alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Regolamento TULPS; la questione concerne il senso e la finalità di tale trasmissione posto che detto articolo, nel testo precedente il nuovo decreto legislativo, stabiliva che la relazione tecnica sostituisce “le verifiche e gli accertamenti” di competenza della stessa Commissione, mentre ora – per effetto della modifica apportata dall’articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto – sostituisce anche il parere finale della Commissione, eliminando altresì “la necessità del sopralluogo”.
Viene posto, infine, un terzo quesito sulla diversa materia delle sale da gioco soggette a licenza comunale ex articolo 86 (c.d. sale con apparecchi da gioco Slot o AWP), cui ha riguardo la riga 83 della citata Tabella A, che le sottopone ad autorizzazione comunale, laddove è ampiamente diffusa la prassi, peraltro legittimata dalle regolamentazioni comunali, dell’apertura previa presentazione di una mera SCIA.
Tanto premesso, si osserva che in effetti la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati.
Allo stato non sembra pertanto possibile dare ai quesiti qui proposti una risposa con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell’ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni.
Ciò doverosamente posto, si ritiene, con riguardo al quesito di cui al punto 1), che nell’ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli agli interessati, come nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima.
Del resto, la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all’articolo 126 (v. il punto “Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti” ed il punto “Individuazione di effetti abrogativi impliciti …”).
Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell’ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.
In ordine al quesito sub 2), si rileva che l’articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il “parere” delle commissioni di vigilanza (e non solo “le verifiche e gli accertamenti” preliminari, come previsto finora) ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all’autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso.
I luoghi di pubblico spettacolo aventi la capienza massima predetta sono, poi, oggetto di specifiche previsioni nella riga 78 della Tabella A (“Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza”, per i quali sono cioè richieste asseverazioni di conformità, corretto montaggio, ecc.) e nella riga 80 (“Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività”). Sono soggetti alla stessa disposizione anche gli allestimenti dello spettacolo viaggiante fino a 200 persone, cui fa riferimento la riga 81.
In tutti e tre i casi suddetti la colonna “Concentrazione dei regimi amministrativi” prescrive il medesimo obbligo del SUAP di trasmettere l’istanza ricevuta alla Commissione di vigilanza, eventualmente integrata con uno specialista, con l’esplicita previsione, peraltro solo nei primi due casi indicati, per cui la relazione asseverata “elimina la necessità del sopralluogo” di quest’ultima.
Ad un esame letterale del testo emerge che, in tali casi, tra i compiti elencati dall’articolo 141, comma 1 del Regolamento TULPS residua alla Commissione, dunque, soltanto quello di cui alla lettera e), concernente il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
Sembra pertanto potersi concludere nel senso della conferma dell’applicabilità dell’effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all’interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima.
In secondo luogo, il combinato disposto della modifica di cui si è detto all’articolo 141, comma 2, del Regolamento TULPS e della previsione riportata, in termini identici, alle righe 78 e 80, nel superare la necessità del sopralluogo fisico e del parere finale della Commissione, pare confermare la sopravvivenza dei compiti indicati alla lettera e), solo in funzione dei quali si giustificherebbe la trasmissione dell’istanza alle CVLPS, altrimenti priva di qualsiasi funzione. Ciò comporta la sopravvivenza anche del potere di quest’ultima di eventualmente suggerire all’organo comunale preposto al rilascio dell’autorizzazione ex articoli 68 e 80 TULPS (il cui regime per il resto è invariato) la prescrizione agli organizzatori dell’evento o ai responsabili dell’impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza (atteso il potere di controllo anche sulle “cautele imposte”).
***
Quanto al terzo quesito, concernente il regime autorizzatorio delle sale slot e AWP ex articolo 86 TULPS, si tratta di funzione da tempo attribuita ai Comuni che la esercitano sulla base delle proprie regolamentazioni e delle numerose leggi regionali che incidono sulla materia con l’obiettivo del contrasto della diffusione del gioco patologico, della tutela dei minori e delle fasce deboli della popolazione nonché del decoro urbano.
Pertanto, lo scrivente non ritiene di poter suggerire direttive interpretative sul punto, in attesa – peraltro – di un auspicabile riordino complessivo della materia, già previsto dall’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, c.d. “legge delega in materia fiscale”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)