Dallo scorso 17 marzo i buoni lavoro sono stati soppressi, per evitare il referendum abrogativo promosso dalla CGIL. Critiche le Associazioni di categoria, che prevedono il ritorno del lavoro nero. Il Ministero, con una leggerezza che non apprezzo, non ha purtroppo elaborato contestualmente un nuovo sistema di pagamento per lavori stagionali o occasionali. Di fatto il Ministro Poletti ha preferito distruggere un sistema valido soprattutto per le attività stagionali e imprese con picchi di lavoro in brevi periodi, piuttosto che vigilare sugli abusi. Si dovrà infatti normare nuovamente, ed in fretta, il lavoro accessorio e occasionale, nell’agricoltura come per le attività turistiche e stagionali (ristorazione, accoglienza, stabilimenti balneari, parchi divertimento ecc.). Da fonti del Parlamento, il nuovo provvedimento dovrebbe essere diffuso entro il prossimo 15 maggio, ed eliminerà i limiti di età per il lavoro intermittente e introdurrà i cosiddetti “mini jobs”.
Tanti imprenditori si chiedono come sostituire i voucher, o buoni lavoro:
Ecco le alternative possibili:
- Lavoro interinale: il costo dell’Agenzia non è elevatissimo, in genere meno del 10%, ma il contratto è molto flessibile, permette di far assumere persone di fiducia, anche nella formula Mog, (monte ore garantito), più adatto al settore del turismo e del divertimento, ma anche per la GDO e il commercio in genere. Non si hanno costi particolari per elaborazione delle buste paga e non serve più il consulente del lavoro. Il lavoratore presta servizio nella azienda che lo richiede, ma è dipendente dell’Agenzia, che si occuperà degli adempimenti, delle assenze o vertenze sindacali.
- Contratto per lavoro intermittente o a chiamata: il limite dell’età inferiore ai 24 anni o più di 55 anni ne limita un po’ l’utilizzo. C’è il limite massimo delle 400 giornate nel triennio, con lo stesso datore di lavoro. Il contratto a chiamata prevede due formule: con l’obbligo di risposta, risarcito con l’indennità di reperibilità, o senza obblighi né rimborsi per la reperibilità.
- Contratto a tempo determinato: è stato modificato nel 2015 rendendolo più semplice da stipulare e prorogabile. Il contratto a termine acausale – senza obbligo di indicare la causale – non può avere una durata superiore a trentasei mesi ed è prorogabile, fino a 5 volte, con il consenso del lavoratore, nei limiti dei tre anni.
Quanto impiegherà il Ministero del lavoro a gestire il pasticcio dei buoni lavoro? Come potrà un imprenditore evitare il ritorno al lavoro nero? La funzione di un sindacato è quella di segnalare eventuali abusi o di lasciare a casa i lavoratori? A queste domande è difficile rispondere. Non giustifico ovviamente il mancato rispetto della legge da parte dei furbetti, bensì la mancata emanazione di nuove disposizioni che regolamentino il lavoro stagionale, e la carenza di verifiche che hanno portato alla soppressione di un valido strumento. Ancora una volta in questo Paese si è buttato via “il bambino con l’acqua sporca” a causa della cattiva gestione pubblica e dei soliti furbetti, che approfittano della mancanza di controlli.