Tesseramento da parte di Associazioni e circoli privati: una recente della Corte di Cassazione (Cass. Pen. 24 giugno 2016, n. 26526) ha confermato che l’esercizio di un locale di spettacolo ed intrattenimento nella forma del club privato, o associazione, aperti ad una “generalità indeterminata di soggetti, e dunque a chiunque sia disposto al pagamento della quota di adesione richiesta” è di fatto una iniziativa con fine di lucro, dunque imprenditoriale, e configura il reato di apertura abusiva di luoghi di spettacolo, di cui all’art. 681 c.p. . Ai fini della sicurezza del pubblico sono necessarie le verifiche antincendio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l’esercizio – in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative – di un’attività di intrattenimento e spettacolo in un locale formalmente concepito come club privato e come tale apparentemente accessibile solo a una ristretta cerchia di aderenti, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a una generalità indiscriminata di soggetti, e dunque a chiunque sia disposto al pagamento della quota di adesione richiesta”.
Altro motivo di censura riguarda la mancanza dell’agibilità per gli aspetti antincendio. I giudici rilevano a riguardo che “la norma incriminatrice di cui all’art. 681 c.p. tutela in via autonoma il bene dell’incolumità pubblica, quindi non vale ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento e la titolarità di altre certificazioni o autorizzazioni amministrative, poste a presidio di beni diversi, come la licenza di pubblico spettacolo o quella di somministrazione di bevande, e neppure il certificato di idoneità statica dell’immobile, che non incide sul profilo delle uscite di sicurezza”.
L’orientamento giurisprudenziale su associazioni e tesseramento
Confermato dunque, nuovamente, l’orientamento giurisprudenziale riguardo al tesseramento indiscriminato ed alla esigenza di garantire l’incolumità pubblica attraverso la verifica delle uscite di sicurezza e dei presidi antincendio, ove necessari.
La Cassazione si è pronunciata nel solco di un orientamento relativo al rilascio delle tessere ed alle operazioni di tesseramento. Anche il TAR Lazio (Roma, sez. II, 18 ottobre 203, n. 9013) aveva confermato che “Le modalità di rilascio delle tessere – senza alcuna formalità di identificazione della persona al momento dell’ingresso (3 dicembre 2006, data del sopralluogo e dell’accertamento dei fatti) e con data anteriore a quella di effettivo rilascio (risalente al 12 ottobre precedente), con evidente finalità di alterazione del registro dei soci – appaiono al Collegio congruenti indici rivelatori di un espediente volto in realtà a consentire, nel locale, l’ingresso indiscriminato del pubblico senza alcun effettivo collegamento stabile con l’associazione.
Va osservato, in particolare, che ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto associativo (approvato nella seduta assembleare del 29 gennaio 2005, versato in atti dalla stessa ricorrente), la procedura per diventare socio implica il rispetto di rigorosi adempimenti.
L’aspirante socio (art, 4) deve presentare domanda al consiglio direttivo o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. La domanda di ammissione (art. 5) deve essere accettata. Il nominativo del nuovo socio verrà iscritto entro 30 giorni all’interno dell’anagrafe sociale. Orbene, alla luce delle citate norme statutarie, gli elementi addotti dalla ricorrente fanno fortemente dubitare che nel caso di specie fosse stata avviata, dal personale posto all’ingresso del locale, la procedura regolare di iscrizione nel registro dell’anagrafe sociale.
Di contro, le modalità poste in essere, specie l’uso del registro retrodatato per simulare l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe sociale a far data da almeno 30 giorni (come previsto dall’art. 5 dello Statuto), rendono non implausibili le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione.
Eppure gli adempimenti chiesti dallo Statuto, nell’ordine della scansione colà stabilita, si ponevano come propedeutici all’acquisizione dello status di socio, al successivo rilascio della tessera ed alla conseguente possibilità di essere ammessi alle attività dell’associazione (v. art. 6). In carenza di tali formalità – di cui la ricorrente non ha fornito, si ripete, congrua prova – appare non immotivato né irragionevole il provvedimento con il quale l’Amministrazione si è determinata, sulla scorta degli accertamenti effettuati, nel senso di ritenere “non regolarmente associati” gli avventori presenti al momento del sopralluogo.
L’ulteriore circostanza che, unitamente alla somministrazione di bevande, fosse fornita agli stessi anche attività di intrattenimento musicale, rende palese ancor più la condizione di illegittimità contestata dall’Amministrazione, anche in considerazione della accertata carenza delle relative autorizzazioni amministrative“.
In sostanza, un tesseramento indiscriminato, fatto sulla porta d’ingresso del locale e valutato come avente effetto immediato, non risponde a quanto previsto in genere dagli statuti dei circoli privati ed associazioni culturali, i quali prevedono che la domanda di adesione sia vagliata dagli organi associativi prima di rilasciare la tessera e considerare socio il richiedente. Una attività gestita in questa forma, non risponde più alle caratteristiche di un sodalizio privato, che eroga servizi ai soci, bensì ad una attività commerciale aperta al pubblico, in quanto le tessere non individuano, in effetti, dei soci, ma solo dei clienti. Gli effetti sono quindi di carattere penale – in quanto mancano le autorizzazioni – ed hanno riflessi anche sulla idoneità del locale, che deve rispondere alla normativa antincendio. Dunque attenzione al rilascio di tessere di circoli privati e associazioni culturali, perché il mancato rispetto dello statuto le rende di fatto attività commerciali, con conseguenze importanti sul piano della fiscalità – versamento dell’IVA e tasse sul reddito – delle licenze – è abusivo chi non le ha, sia che faccia somministrazione, che realizzi eventi musicali o gestisca ludoteche, sale per feste e giochi gonfiabili – e dell’idoneità del locale, soggetto alle norme antincendio e all’agibilità di cui all’art. 80 TULSP.