E’ stata presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati la pdl 3994, dall’on.le Tiziano Arlotti (PD) come primo firmatario, al quale si sono aggiunte ben altre 26 firme di Deputati, per regolamentare il settore delle previsioni meteo, la professione del meteorologo, il Servizio Meteorologico Nazionale Diffuso, ed evitare che siti commerciali adottino pratiche per ottenere traffico sui siti, a danno delle attività turistiche e commerciali, e del tempo libero dei cittadini. Si tratta di meteo terrorismo. Il testo riprende molte delle proposte inviate dagli operatori dei parchi divertimento, tra le quali la creazione di un sito nazionale per le previsioni meteo, non commerciale, e l’obbligo di indicare l’affidabilità delle previsioni meteo a lungo termine per le previsioni meteo commerciali.
La proposta di legge a prima firma di Tiziano Arlotti, deputato PD, “Disciplina dei servizi informativi meteorologici e modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito” è stata recentemente presentata nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. II testo definisce i servizi meteorologici, siano essi pubblici o privati, “di rilevante interesse nazionale” (articolo 1) proprio in considerazione dell’impatto delle previsioni meteorologiche sull’utenza ed in particolare sul sistema turistico nazionale e sulle attività agricole.
La relazione al progetto di legge evidenzia che “L’Italia e la Grecia sono gli unici Paesi europei a non avere un sistema meteo nazionale civile, e la mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse. Le previsioni meteorologiche sono gestite da un complesso e variegato sistema di “attori” che si dividono ruoli e responsabilità: servizi nazionali, come il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare (www.meteoam.it), servizi regionali pubblici (Arpa), settori della ricerca, dell’accademia, associazioni, privati. Chiunque voglia aprire un sito web e fornire previsioni può farlo liberamente, senza limiti, non esiste alcun controllo sulla qualità dei servizi meteo diffusi. Ciò ha determinato una certa arretratezza e molta confusione nel settore in termini di qualità e quantità di prodotti e servizi offerti.
La mancanza di un coordinamento non aiuta a creare regole di comportamento né favorisce il rispetto di un codice deontologico per la diffusione di previsioni meteo, oltre a danneggiare fortemente chi opera con serietà, sia a livello pubblico che privato. Per questo l’articolo 2 promuove un codice di condotta tra i prestatori di servizi singoli e associati, gli eventuali intermediari e operatori commerciali che producono o si avvalgono di informazioni meteorologiche destinate ad essere pubblicate su siti internet, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica ed ogni altro supporto tecnologico. Questi dovranno auto regolamentarsi stabilendo criteri e modalità comuni di informazione che escludano previsioni volutamente fuorvianti (stop alle previsioni di maltempo che spingono a consultare più spesso i siti per verificare eventuali cambiamenti, stop a frasi ad effetto e allarmistiche) e indichino chiaramente il livello di precisione delle previsioni, soprattutto oltre i tre giorni.
La qualità delle informazioni dovrà inoltre essere garantita attraverso la consulenza di meteorologi iscritti nell’elenco istituito dall’articolo 3. Se entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge gli operatori non adotteranno il codice di condotta, spetterà al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare, con decreto, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi informativi meteorologici e l’Autorità che accerti e sanziona eventuali comportamenti lesivi degli interessi degli utenti, degli imprenditori agricoli e degli operatori del turismo. Tutti abbiamo verificato quanti errori nelle previsioni gestite solo da computer.
In Italia, oltre a un servizio nazionale meteorologico mancano anche un iter formativo e professionale dell’operatore meteo. Per questo l’articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabilisca i requisiti formativi e professionali del meteorologo e degli addetti ai servizi meteorologici, con particolare riguardo alla formazione universitaria e post-universitaria (al momento esistono tre corsi di laurea specialistici a Bologna, a Roma e a l’Aquila con pochi laureati, pochissimi docenti ordinari, scarseggiano i ricercatori e la ricerca di base), e venga creato un apposito elenco di meteorologi riconosciuti tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile.
Per mettere a sistema i servizi meteo pubblici esistenti e le risorse tecnologiche e umane disponibili, e costruire meccanismi virtuosi di cooperazione, l’articolo 4 stabilisce che con Decreto del Presidente della Repubblica sia istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile il Servizio meteorologico nazionale diffuso (SMND), dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa ed operativa, fondato su precise competenze e responsabilità. Il SMND dovrà tra l’altro elaborare, sviluppare e distribuire analisi e previsioni su diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate. Le informazioni saranno diffuse tramite un apposito sito internet e su ogni altro supporto informativo utile ai cittadini italiani, ai turisti e ai settori economici interessati”.
Insomma, un gran bel lavoro, che aiuterà ad offrire ai cittadini previsioni meteo affidabili, nei limiti scientifici ben noti, e combatterà il meteo terrorismo delle previsioni meteo commerciali, messo in campo dai siti meteo che speculano su una esigenza di informazione che ha molte implicazioni tra le attività economiche e i cittadini.
Proposta di legge n. 3994 “Disciplina dei servizi informativi meteorologici e modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito”
ART. 1 (Disciplina dei servizi informativi meteorologici)
1. I servizi informativi meteorologici, comunque erogati, sono considerati di rilevante interesse nazionale in considerazione dell’impatto potenzialmente negativo di previsioni fuorvianti e
allarmistiche sull’utenza e sulle attività economiche con particolare riguardo a quelle agricole e turistiche.
ART. 2 (Codice di condotta per l’autoregolamentazione dei servizi informativi metereologici e la tutela
degli utenti)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestatori di servizi singoli e associati, gli eventuali intermediari e operatori commerciali che producono o si avvalgono
di informazioni meteorologiche destinate ad essere pubblicate su siti internet, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica ed ogni altro supporto tecnologico, si dotano, ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e successive modificazioni, di un Codice di condotta per l’autoregolamentazione dei servizi informativi meteorologici e la tutela degli
utenti, successivamente denominato Codice di condotta, che prevede criteri e modalità comuni di informazione che escludono:
a) previsioni volutamente fuorvianti e tendenti a orientare le informazioni verso le condizioni di maggiore maltempo, al fine di stimolare l’accesso ripetuto ai siti internet;
b) terminologie, slogan, frasi ad effetto ed allarmistiche, tendenti a drammatizzare ed enfatizzare le previsioni meteorologiche al fine di suscitare l’attenzione dell’utente ovvero l’accesso ripetuto ai
siti.
2. Il Codice di condotta deve, altresì, prevedere che i soggetti di cui al comma 1 che erogano servizi informativi meteorologici:
a) garantiscano la qualità delle informazioni rese agli utenti attraverso la consulenza di meteorologi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)
b) indichino chiaramente e in modo facilmente visibile dall’utente il margine di errore delle previsioni, con particolare riguardo alle previsioni che eccedono i tre giorni;
c) effettuino, almeno annualmente un’analisi comparata tra le previsioni emesse o pubblicate e il tempo meteorologico effettivamente verificatosi ai fini di migliorare i risultati dei modelli numerici
a base della previsione meteorologica, le pratiche osservative e la tempistica delle proprie osservazioni meteorologiche.
3. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono adottare il Codice di condotta, lo sottoscrivono e si impegnano reciprocamente a rispettarlo, adeguarlo all’evoluzione dei servizi nonché ad effettuare
ogni attività necessaria a garantire l’osservanza dei principi in esso contenuti.
4. Il Codice di condotta, una volta sottoscritto dagli operatori di cui al comma 1, è trasmesso entro la data di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che hanno il compito di effettuare eventuali rilievi entro 30 giorni dalla data di ricezione.
5. Gli operatori che sottoscrivono il Codice di condotta, lo rendono facilmente accessibile al pubblico sui propri siti internet, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica
ed ogni altro supporto tecnologico.
6. Gli utenti dei servizi informativi meteorologici possono denunciare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni casi di mancato rispetto del Codice di condotta e informazioni ingannevoli o
fuorvianti, lesive degli interessi degli utenti stessi e delle attività economiche con particolare riguardo a quelle agricole e turistiche.
7. L’Autorità di cui al comma 6, sulla base della gravità della violazione e dell’opera svolta dall’operatore per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
stabilisce le relative sanzioni ai sensi dell’articolo 98 comma 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei servizi informativi meteorologici sulla base di quanto disposto dai commi 1 lettere a) e b), 2 lettere a), b), e c), 5, 6 e 7.
ART. 3 (Linee Guida per la formazione e la qualificazione della figura professionale del meteorologo)
1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, i requisiti formativi e professionali del meteorologo e degli addetti ai servizi meteorologici, con particolare riguardo:
a) alla formazione universitaria e post-universitaria;
b) alle qualifiche e competenze anche ai fini della creazione di un apposito elenco di meteorologici riconosciuti tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
c) alla formazione, all’addestramento, alla qualifica, alla certificazione e aalla crescita tecnica e professionale del personale impiegato nel Servizio di cui all’articolo 1 e nei servizi meteorologici
privati, secondo quanto prescritto dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM).
ART. 4 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di Servizio meteorologico
nazionale distribuito)
1. L’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente:
<< Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Decreto del Presidente della Repubblica è istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa ed operativa,
fondato su precise competenze e responsabilità, che svolge compiti organizzativi, operativi e tecnico-scientifici nel campo della meteorologia e della climatologia.
2. Il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), di seguito denominato Servizio, è costituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 dagli organi
statali competenti in materia, dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati, e opera con il supporto tecnico della Rete dei Centri funzionali della Protezione Civile di cui alla Direttiva
del 27 febbraio 2004 e dei Centri di Competenza individuati dal Decreto 24/07/2013 della Protezione Civile e successive integrazioni.
3. Sono compiti prioritari del Servizio:
a) assolvere alla fondamentale esigenza di fornire un servizio di rilevante interesse nazionale basato su informazioni responsabili, su fonti scientifiche e su dati pubblici;
b) concorrere all’attività del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
c) fornire conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche alle amministrazioni pubbliche statali, regionali ed estere competenti, con la finalità di tutelare
l’integrità dell’ambiente, della salute, dei beni e degli insediamenti umani e produttivi;
d) elaborare, sviluppare e distribuire analisi e previsioni a diverse scale spaziali e temporali,
bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate;
e) erogare tramite un apposito portale internet e su ogni altro supporto informativo utile, le informazioni di cui alla lettera c) ai cittadini italiani, ai turisti e ai settori economici interessati.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti l’organizzazione del servizio, la composizione e i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito e
del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con la Conferenza unificata. L’organizzazione del Servizio tiene comunque
conto dei servizi meteorologici pubblici già istituiti a livello regionale, delle competenze e del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
dell’Aeronautica Militare in materia di meteorologia generale ai sensi degli articoli 691 e 691-bis del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e di ulteriori enti o agenzie
pubbliche riconosciuti dalla normativa vigente come titolari di compiti e funzioni a livello nazionale o in rappresentanza ufficiale del Paese ad iniziative ed attività europee ed
internazionali in campo meteorologico e climatico.>>
2. Il comma 4 dell’articolo 3-bis delle legge 24 febbraio 1992, n. 225 è soppresso.