DURC anche per lo spettacolo viaggiante? Fiere, mercati e luna park condividono spesso l’area in cui sono collocati e lo stesso periodo di apertura: è questo il senso della festa popolare. Tuttavia a volte gli uffici comunali, che richiedono il documento di regolarità contributiva agli esercenti del commercio su aree pubbliche, si pongono il dubbio se l’obbligo della presentazione del DURC sia esteso anche alle istanze degli esercenti dello spettacolo viaggiante.
Cosa è il DURC
Il DURC nasce nel 2005 per attestare la regolarità contributiva delle imprese verso INPS, INAIL e Cassa Edile, sopratutto in ambito edilizio, ma è stato successivamente esteso a tutte le ditte che operano in regime di appalto o subappalto di lavori pubblici, o erogano servizi commissionati da soggetti pubblici.
L’INPS informa dal proprio sito che il DURC è quindi obbligatorio “per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
- Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
- Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;
- Per il rilascio dell’ attestazione SOA;
- Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
- Per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche”
Nel 2010 la disciplina del commercio ambulante ha lasciato alle Regioni la facoltà di prevedere l’obbligatorietà del DURC nelle leggi regionali che regolano il commercio su aree pubbliche. Attualmente non tutte le regioni lo hanno reso obbligatorio ai fini dell’esercizio dell’attività su aree pubbliche.
E lo spettacolo viaggiante? E’ evidente che la semplice concessione di suolo pubblico non configuri un appalto pubblico per la fornitura di beni e servizi. Dunque niente appalto per le aree del luna park. In questo senso la risposta di ANCI Toscana ad una Amministrazione comunale.
Contributi extra FUS e regolarità contributiva
Diverso è il discorso dei contributi extra FUS del MIBACT, legati invece alla regolarità contributiva.
Il DM 28 aprile 2020 introduce un Fondo Emergenze per lo spettacolo viaggiante, che ha raggiunto una dotazione di 15 milioni di euro a favore dei richiedenti.
Per accedere al Fondo gli esercenti spettacoli viaggianti devono essere iscritti alla Gestione Commercianti dell’ INPS ai sensi dell’articolo 18 della legge 337/1968, che dispone “Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613” che regolamenta la “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”.
Pertanto per ottenere i contributi extra FUS previsti dal MIBACT per sostenere lo spettacolo viaggiante durante l’emergenza da Covid-19 è necessario aver pagato regolarmente i contributi INPS, a prescindere dal DURC, che ne attesta la regolarità.
Infine ecco alcune indicazioni sulla questione dei collaboratori familiari e dell’obbligo dell’iscrizione all’INPS.
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DURC e spettacolo viaggiante: il parere di ANCI Toscana
Domanda:
Gli attrazionisti dello spettacolo viaggiante sono obbligati ad avere il DURC o possono essere equiparati agli ambulanti (commercio su aree pubbliche), per i quali non è necessario?
Risposta:
A termini dell’art. 2 del D.L. n. 210/2002, il documento relativo alla regolarità contributiva deve essere presentato dalle imprese affidatarie di un appalto pubblico, ovvero che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico.
Negli stessi termini si esprime il D.M. 24 ottobre 2007 che richiede il Documento unico a carico dei datori di lavoro e lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici.
A termini dell’art. 5 della legge n. 337/1968, l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è soggetto a licenza comunale rilasciata ai sensi dell’art. 69 Tulps, mentre le specifiche attività di intrattenimento devono essere soggette a registrazione secondo quanto dispone l’art. 4 del D.M. 18 maggio 2007. Inoltre, ogni volta che si installa l’attrazione, è necessario ottenere la licenza temporanea da richiedere al Comune dove si vuole svolgere, di volta in volta, l’attività.
Questa serie di adempimenti, posti a carico del soggetto che esercita l’attività, esclude qualunque rapporto contrattuale fondato sulla pari posizione delle parti, mentre invece costituisce espressione di potestà pubblica che si manifesta nel rilascio dei provvedimenti richiesti dalla legge.
È da escludere quindi che l’attività di coloro che svolgono intrattenimenti di spettacolo viaggiante si possa manifestare sulla base di un rapporto contrattuale con l’ente locale che possa configurarsi come un appalto secondo la definizione fornita dal Codice (art. 3, comma 6), ovvero come rapporto di convenzione o concessione.
Si ritiene pertanto che sulla base della normativa sopra considerata non si determino i presupposti per i quali il Comune è tenuto ad acquisire il Documento di regolarità contributiva a carico dell’esercente lo spettacolo viaggiante.