Sicurezza dei gonfiabili? Tutti ci abbiamo portato i bambini. I giochi gonfiabili sono morbidi, dunque sicuri, eppure possono costituire un pericolo, se non gestiti in sicurezza e con professionalità. Gli incidenti più gravi derivano dal ribaltamento dei gonfiabili a causa di raffiche di vento. E’ accaduto a Pasqua in Inghilterra, all’interno di un luna park, ad Harlow. Una bambina di 7 anni ha purtroppo perso la vita per le ferite riportate nel ribaltamento di un castello gonfiabile. Una tragedia dello stesso tipo è avvenuta nel 2008 anche in Italia, a Bielmonte.
Questo tipo di incidente sui gonfiabili non rappresenta un caso isolato: John Knox, un professore di scienze dell’atmosfera presso l’Università della Georgia, ha indagato attivamente questa tipologia di incidenti e documentato che nel mondo 64 strutture gonfiabili hanno causato infortuni a causa del vento dall’anno 2000 ad oggi, causando 271 feriti e 10 decessi. Da tempo la norma europea UNI EN 14960:2007 “Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza” prevede che le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort – che misura empiricamente la potenza del vento – tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui “Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne”).
In Inghilterra i due giovani gestori sono stati arrestati ed incriminati per omicidio colposo e negligenza grave. Riguardo all’incidente, un rappresentante della Showmen’s Guild of Great Britain, associazione di categoria degli esercenti spettacoli viaggianti, ha dichiarato che “si è trattato di una folata improvvisa, altrimenti i gestori avrebbero sgonfiato l’attrazione”. Questo dimostra come l’esigenza di ancorare i gonfiabili non dipenda necessariamente dalle condizioni meteo, che possono cambiare in pochi minuti e sono soggette ad eventi imprevedibili in giornate di cielo sereno. Alla fiera di Harlow, lo scorso anno, un gonfiabile aveva collassato su tre bambini, che se la cavarono con un grande spavento, e la Municipalità aveva imposto nuove regole per la sicurezza dei gonfiabili: purtroppo non sono bastate, come rilevano i media inglesi.
Come gestire i giochi gonfiabili in sicurezza:
- la norma europea sui gonfiabili:
E’ per questo che anche per gestire giochi gonfiabili è richiesta una adeguata professionalità e la conoscenza delle norme di sicurezza dello spettacolo viaggiante e della norma europea UNI EN 14960:2007, che prescrive sistemi di ancoraggio – picchetti o zavorre – e un adeguato presidio da parte del gestore, ad evitare che i bambini siano soggetti a contusioni o fratture a causa dei comportamenti, e dell’urto con altri compagni di gioco. In Italia i gonfiabili sono equiparati alle giostre, sono presenti nei parchi giochi per bambini e spazi per feste di compleanni,dunque al coperto, ma vengono spesso utilizzati in eventi temporanei nei centri commerciali, hotel e ristoranti, stabilimenti balneari, impianti sportivi e palestre. A volte i gonfiabili per bambini sono presi a noleggio, ed in questo caso può accadere che gli addetti non abbiano la necessaria esperienza per gestire questi giochi.
- la licenza di spettacolo viaggiante
Per gestire i gonfiabili è richiesta una licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, di cui all’art. 69 TULPS, rilasciata dai Comuni previa verifica dell’attestazione di corretto montaggio e, in genere, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il gonfiabile dovrà essere dotato di codice identificativo, la famosa targhetta derivante dagli obblighi sulla registrazione delle attrazioni, introdotti dal DM 18 maggio 2007. La procedura prevede il sopralluogo di una Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di spettacolo (CCVLS) che prenderà visione del libretto dell’attività e del manuale di uso e manutenzione dei gonfiabili, verificherà le caratteristiche di sicurezza, la classe di resistenza al fuoco del PVC, materiale con il quale è realizzato, richiedendo la relativa certificazione.
In Italia questo tipo di incidenti non avviene da anni, perchè, grazie alla collaborazione degli esercenti con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ed il Ministero dell’interno, gli aspetti più importanti della gestione di giochi gonfiabili sono stati riassunti in una raccomandazione indirizzata dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani alle amministrazioni comunali. La nota dell’ANCI contiene indicazioni preziose su come gestire i giochi gonfiabili, quali autorizzazioni sono necessarie e le principali prescrizioni sull’esercizio in sicurezza, sia che si tratti di un parco giochi gonfiabili, che per il noleggio. Che siano installati all’aperto o al chiuso, i gonfiabili devono essere installati e gestiti con accortezza.
Diverso, in parte, il discorso della autorizzazione per i gonfiabili acquatici. Ne parlo in questo articolo.
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NOTA DI INDIRIZZI ANCI
Sicurezza per i giochi gonfiabili – presupposti tecnici e amministrativi
Su puntuale indicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di precisare e armonizzare gli interventi di controllo in materia di tutela della sicurezza e della incolumità degli utenti delle attività di spettacolo viaggiante operati dalle amministrazioni comunali, si ritiene necessario indicare quanto segue:
i giochi gonfiabili sono attrazioni dello spettacolo viaggiante destinati all’utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni e i comuni devono vigilare sulla sicurezza di questi giochi.
- I giochi gonfiabili sono inseriti nell’elenco predisposto ai sensi dell’art.4 della legge n. L. 18 marzo 1968, n. 337 tra le medie attrazioni e sono così definiti:
<< Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei. Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivologigante», la «Bolla d’aria», ecc..>>
Alcuni gravi incidenti occorsi negli ultimi anni hanno evidenziato la pericolosità di queste strutture che devono essere utilizzate da coloro che esercitano attività di spettacolo viaggiante, in possesso della licenza di cui all’art.69 del TULPS: licenza che deve essere rilasciata previa verifica della sicurezza dei luoghi ( art.80 del TULPS) e delle attrezzature e delle strutture utilizzate.
E’ invece diffusa la consuetudine di noleggiare da parte di associazioni, attività commerciali ecc.. questi giochi gonfiabili da ditte di noleggio e di installarli nel corso di manifestazioni su area pubblica senza alcun presidio da parte di esercenti l’attività di spettacolo viaggiante.
Le amministrazioni locali devono pertanto vigilare con attenzione affinché queste attrazioni siano installate solo ed esclusivamente previo rilascio di licenza di cui all’art.69 del TULPS e solo se queste sono in regola con le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 che impone l’obbligo della registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
E’ opportuno inoltre aggiungere che la norma UNI EN 14960:2007 “Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova, entrata in vigore in data 8 marzo 2007 stabilisce tra l’altro che i gonfiabili:
• devono avere sei punti di ancoraggio
• devono essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h
A tal fine quindi occorrerà inserire nella licenza, di cui all’art. 69, una prescrizione di cui all’art. 9 del TULPS, imponendo all’esercente l’attività di spettacolo viaggiante di tenere nei pressi dell’attrazione un anemometro per misurare la velocità del vento e per poter prontamente sgonfiare l’attrazione in caso di pericolo.
Sarà inoltre opportuno nella licenza inserire anche queste prescrizioni:
- le attrezzature da gioco gonfiabili installate all’aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
- in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro;deve essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, il gestore dell’attrazione (titolare della licenza di cui all’art.69) incaricato della sicurezza;
- deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.
f.to Stefano Campioni
Responsabile Dipartimento Attività produttive ANCI
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