Ecco un decreto attuativo del decreto Art Bonus. Un aspetto può interessare anche alcuni parchi di divertimento che abbiano proprie agenzie di viaggio o tour operator, gestiscano alberghi o abbiano creato consorzi, associazioni temporanee d’impresa e soggetti similari con singole imprese ricettive, in collegamento a “soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe”.,
Quale il beneficio fiscale dell’intervento pubblico introdotto dall’Art Bonus? Si tratta di un credito d’imposta del 30%, relativo agli investimenti per ottimizzazione di siti web per il mobile, software, pubblicità online (banner, Adwords, Facebook Ads ecc.), formazione, promozione di offerte che riguardino inclusione ed ospitalità di persone con disabilità, consulenze di web marketing, reti wi-fi ecc. . Il credito d’imposta è riconosciuto su costi massimi di €41.666, e conseguente credito d’imposta di €12.500.
Di seguito un estratto del provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
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Art. 2
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
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2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b) per “esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari”, si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATl e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;
c) Per “agenzie di viaggio e tour operator”, si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, Citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al predetto decreto.
2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 del presente articolo possono beneficiare del credito d’imposta di cui in premessa sempre che svolgano in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Rimane fermo, nel caso di cui al comma 1, lettera b), che destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione.
Articolo 3
Agevolazione concedibile
1. Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour operator, come rispettivamente definiti nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicate all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, con esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale. II credito d’imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo.
2. L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei N v“ anni d’imposta, nonché fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Articolo 4
Spese eleggibili al credito d’imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 3:
a) con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l’esercizio ricettivo di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
b) con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
f) con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
2. Le singole voci di spesa di cui al comma 2 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d’imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.
3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante iI Testo unico delle imposte sui redditi.
4. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
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