Da domani, 7 Aprile certificato del casellario giudiziale obbligatorio per tutti i dipendenti a contatto con minori? Il 6 Aprile è infatti entrato in vigore il decreto legislativo 39/2014 che attua la “Direttiva europea relativa all’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. Chi deve richiederlo? A provvedere saranno i datori di lavoro, per “lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Ovviamente la gestione di attrazioni e l’esercizio di parchi di divertimento e di attrezzature ludico sportive rientra nel campo di applicazione del provvedimento.
A seguito delle richieste di chiarimenti fortemente sollecitati da centinaia di dirigenti scolastici, Coni e Conferenza Episcopale Italiana, il Ministero della giustizia ha finalmente emanato – a 72 ore dalla decorrenza del termine, il cui mancato rispetto comporta un’ammenda da €10.000,00 a €15.000,00 – una nota chiarificativa, finalizzata ad evitare il collasso dei tribunali e la necessità di predisporre decine di milioni di certificati. La nota esclude dall’obbligo le situazioni in cui non si instauri un vero rapporto di lavoro – dunque il mondo del volontariato – e la retroattività del provvedimento. In sostanza, l’obbligo grava a carico del datore di lavoro solo per le assunzioni effettuate a decorrere dal 7 aprile 2014.
In carenza del certificato, le assunzioni non si bloccano, chiarisce il Ministero, secondo il quale si può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore. Segnala infatti il Ministero che “nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro”.
In sostanza la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale – ribattezzato dalla stampa “certificato anti pedofilia”- va effettuata comunque, ma ai fini dei controlli da parte degli organi competenti, è bene acquisire una dichiarazione del lavoratore.
Sul sito del Ministero della Giustizia è possibile prelevare il modulo di richiesta del certificato alla locale Procura della Repubblica e leggere i chiarimenti. Il Contact Center del Ministero avrebbe risposto ad alcuni quesiti chiarendo che mansioni quali quella di “cameriere” non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del provvedimento, in quanto operanti con un pubblico composto da persone di varie età.
Finalmente il Ministero del lavoro con propria circolare dell’11 aprile u.s. prot. 37 / 0007175 / MA008.A001, ha chiarito che l’adempimento va “circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono, pertanto, al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori”.
Condivisibili, ovviamente, le finalità del provvedimento, la cui attuazione è stata tuttavia gestita con poca tempestività, lasciando nell’incertezza milioni di cittadini.