Spettacoli: dal 9 ottobre 2014 è possibile sostituire la licenza di cui all’art. 69 TULPS con la Scia per spettacoli ed eventi per un massimo di 200 persone o partecipanti e che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio, e fermo restando l’osservanza dell’art. 80 Tulps. La conferma in una risoluzione del Ministero per lo Sviluppo Economico del 2017. In risposta ad un quesito del Comune di Ravenna, il Ministero dell’Interno, commenta il testo novellato dell’articolo 69 Tulps, fornendo alcune interessanti indicazioni sulla possibilità di avvalersi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Dalla nota che riportiamo, è evidente che il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno non abbia apprezzato la modifica dell’articolo 69. Ma nel merito, il Ministero osserva che il termine “eventi” non può che contrassegnare tutti gli spettacoli e trattenimenti dal vivo che rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 68 e 69 TULPS.
Quanto al dato relativo ai 200 partecipanti, o posti, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, esso corrisponde in sostanza alla “oggettiva capienza dell’impianto o del luogo” che ospiterà l’attività di spettacolo.
Per spettacoli all’aperto, se è presente una “chiara delimitazione dell’area” può farsi riferimento ai criteri di cui alla Regola Tecnica del 1996 e sue integrazioni (per pubblico in piedi un massimo di 20 persone ogni 10 mq).
E l’agibilità ex art. 80 TULPS? Più interessante la risposta al quesito inerente la necessità di assoggettare in ogni caso la manifestazione di spettacolo alla verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS. In questo caso, chiariscono gli uffici ministeriali, la s.c.i.a. non prevede “il superamento del regime dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione” .
Nulla di nuovo, quindi, riguardo ai presupposti di sicurezza né alle verifiche previste dalla legge. Dunque la segnalazione certificata d’inizio attività per spettacoli fino a 200 persone dovrà essere “corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza (ad es. ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la Licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l’attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell’attrazione aggiornato, l’assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.) ”.
Infine viene chiarito che non può farsi una semplicistica analogia tra gli eventi o spettacoli con un massimo di 200 partecipanti e la semplificazione introdotta nel 2001, relativa ai locali ed impianti con capienza complessiva fino a 200 persone o posti. Se il legislatore, che probabilmente aveva questo obiettivo, avesse scritto meglio il testo delle modifiche, probabilmente oggi l’interpretazione del Ministero sarebbe diversa. Purtroppo le norme sono spesso prive di riferimenti ad aspetti tecnici, che gli estensori evidentemente non conoscono, né si preoccupano di approfondire.
Articoli 68, 69 e 71 TULPS così come modificati nel 2013. In grassetto le integrazioni
Art. 68
1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
2 .Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 69
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo.
Art. 71
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
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Ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrative e Sociale Protocollo : 5571PASIU1003625113500.A(8) Data: 2770212014 Classifica: 13500A(8) OGGETTO: Spettacoli dal vivo di portata minore — Richiesta di parere sull’interpretazione del D.L. 8.8.2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli art. 68 e 69 TULPS AL COMUNE DI RAVENNA – Servizio SUAP ed attività economiche (Rif n. P.G. 12048/20)4 de130.1.2014)7. E. P.C. ALLA PREFETTURA DI RAVENNA
Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale viene chiesto l’avviso di questo Ministero in ordine all’interpretazione dell’art. 7 del D.L. sopra indicato, che ha sostituito le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo del Comune, per gli ‘eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.
Le questioni poste concernono, in particolare:
- la precisazione della nozione di ‘evento’;
- la necessita o meno della verifica di agibilità del locale o del luogo in cui l’evento è destinato a svolgersi, ovvero la sostituibilità dell’agibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato ovvero, anche, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli am. 46 e 47 del DPR 445/2000.
‘ Premesso che sulla modifica normativa in questione lo scrivente Ufficio ha sollevato vive riserve sotto vari profili già nella fase del suo esame parlamentare, in ordine al primo quesito si osserva che il riferimento al termine ‘eventi’, contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, non possa che riferirsi – ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. – a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici ‘dai vivo’ che rientrino nel campo di applicazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi, e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni.
Quanto a tale misura massima, nella laconicità del dato normativa, si è dell’avviso che debba farsi riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile all’evento, bensì alla oggettiva capienza dell’impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli (v. gli arti, 141, c. 2 e 142, u.c., Reg. TULPS, approvato con RD. 6.5.1940, n. 635).
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO