Si fa presto a dire “associazione”, ma gestire un’attività di spettacolo e intrattenimento – nel settore sono tante le ASD – sia essa una ludoteca, un laser game, una sala giochi o altro, con questa formula, comporta il rispetto di alcune regole essenziali. Lo ricorda una recente sentenza (Tar Lazio, Roma, Sezione II ter, sent. 9013 depositata lo scorso 18 ottobre), che fornisce indicazione per la gestione di attività di spettacolo come associazione privata, ma i concetti valgono anche per l’associazione sportiva dilettantistica.
Ma vediamo il caso: si tratta di un circolo privato, affiliato ARCI, sottoposto a verifica dalla Polizia Municipale della Capitale. Si legge nella sentenza che durante il sopralluogo degli agenti è emerso che “il Presidente dell’Associazione “sotto la parvenza di Associazione culturale ha attivato una somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 3 della L. n. 287 del 1991 congiuntamente all’attività di esecuzioni musicali al pubblico senza essere in possesso delle relative autorizzazioni amministrative … All’atto del sopralluogo il locale era in piena attività; all’esterno del locale stazionavano n. 20 persone intente a bere … e che venivano riconosciuti come clienti dell’associazione dallo stesso Presidente e dalla persona addetta al tesseramento… All’interno del locale, presso il bar, vi era una persona addetta al tesseramento … la quale … rilasciava le tessere al momento dell’ingresso degli avventori senza alcuna formalità, procedendo contemporaneamente alla compilazione delle stesse ad alla trascrizione dei nominativi sul libro dei soci e sul verbale di assemblea che peraltro riportava la data del 12/10/2006. … Da un controllo delle tessere associative è emerso che su un campione di n. 12 avventori, n. 11 erano in possesso di tessera rilasciata la sera stessa, al momento dell’ingresso, senza alcuna formalità, come dagli stessi dichiarato verbalmente … le tessere sono prive di data di rilascio …”. Insomma, siamo davanti alla classica situazione in cui un circolo privato gestisce un’attività di somministrazione con intrattenimento.
Come avvengono i controlli? Nel testo della sentenza il Collegio giudicante ricorda che “Il decreto 235 del 2001 chiarisce che nei confronti dei circoli privati “Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni”… I controlli presso il circolo che gestisce attività di spettacolo come associazione potranno riguardare, tra gli altri aspetti:
– la richiesta dell’elenco dei soci;
– la verifica che i presenti siano tutti regolarmente iscritti (ossia in regola con il pagamento dell’iscrizione annuale);
– la verifica che i presenti cui è destinata la somministrazione siano tutti regolarmente associati;
– la verifica degli indici funzionali all’accertamento della eventuale trasformazione dell’attività in una attività a fine di lucro. Tra gli indici verificatori si annoverano: pagamento del biglietto, rilascio senza formalità della tessera di socio, pubblicità delle iniziative svolte nel locale, dimensione del locale ed evidente fine imprenditoriale, elevato numero di persone;
– la presenza di intrattenimenti danzanti e, quindi, l’esistenza delle autorizzazioni ex art. 68 e 80 Tulps, vale a dire l’autorizzazione del sindaco per dare spettacolo ed intrattenimento;
– l’agibilità dei locali rispetto a tali spettacoli”.
Nel caso in esame, concludono i giudici “Le modalità di rilascio delle tessere – senza alcuna formalità di identificazione della persona al momento dell’ingresso e con data anteriore a quella di effettivo rilascio (risalente al 12 ottobre precedente), con evidente finalità di alterazione del registro dei soci – appaiono al Collegio congruenti indici rivelatori di un espediente volto in realtà a consentire, nel locale, l’ingresso indiscriminato del pubblico senza alcun effettivo collegamento stabile con l’associazione”.
Qualche consiglio: sarà bene che coloro che gestiscono situazioni ludico-sportive nella forma del circolo privato valutino bene:
– cosa prevede il loro Statuto ai fini dell’ammissione di nuovi Soci (ovvero se siano necessarie particolari delibere degli organi direttivi)
– se sia prevista l’ammissione di Soci minorenni e con quali formalità (firma del genitore?)
– se l’elenco dei Soci sia aggiornato, e facilmente aggiornabile, direi in tempo reale rispetto al rilascio delle tessere, le quali dovranno riportare la data di rilascio. Ricordo che in situazioni analoghe sono state sanzionate anche tessere “temporanee” rilasciate cioè prima della ratifica dell’adesione da parte del direttivo del circolo privato.
– se siano rispettati termini e modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci, quanto meno per l’approvazione dei rendiconti annuali.
– se la cartellonistica metta in evidenza che l’ingresso è riservato ai soli Soci.
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Alcune indicazioni tratte da massime di sentenze:
– Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio, non è sufficiente che in detto circolo vengano somministrati ai soci ed occasionalmente a soggetti ad essi equiparati alimenti e bevande. Detta trasformazione sussiste solo nel caso in cui l’accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano usufruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo; in sostanza, deve essersi in presenza di un non effettivo circolo privato culturale o ricreativo, ma di un pubblico esercizio che intende qualificarsi in tal maniera al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali all’apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 settembre 2005, n. 6538; sez. II, n. 5477 del 2005; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 1135 del 2005).
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 30-05-2006, n. 2629
– Allorquando un circolo privato sia aperto a chiunque abbia provveduto al tesseramento e non solo ai soci e a qualche ospite occasionale o aspirante socio, lo svolgimento della sua attività richiede l’autorizzazione del Questore di cui agli artt. 68,80 e 86 R.D. n. 773 del 1931 (relativi all’apertura dei circoli e alla sicurezza degli edifici che ospitano spettacoli pubblici e somministrazione di bevande e cibo) nonché quella del Sindaco ai sensi degli artt. 45 e 54, D.Lgs. n. 152 del 1999 (relativo all’autorizzazione scarichi).
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 14-02-2003, n. 228
– Il locale dove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge.
Cass. pen. Sez. I, 12-05-1997, n. 3314