Definizione di parco di divertimento?
Dove trovarla? E devono intervenire le Commissioni di vigilanza riguardo alle manifestazioni temporanee? Si, ma anche no… Questo il senso di una nota del Ministero dell’interno, indirizzata a tutte le Prefetture lo scorso 14 marzo. Nel testo, apprezzabile per l’aver tentato di fare il punto della situazione su un tema poco normato, si definisce il concetto di “parco di divertimento” facendo riferimento ad elementi oggettivi, quali la recinzione, l’unitarietà della gestione e la presenza di servizi comuni. Dunque singoli gruppi di attrazioni , anche numerosi, ma senza le caratteristiche suddette – un conto è recintare un’area per effettuare un controllo degli accessi, altro è la sua chiusura nelle ore notturne, per motivi di sicurezza – non costituiscono un “parco di divertimento” soggetto alle verifiche delle Commissioni di vigilanza.
Allora la Commissione di vigilanza non sarà mai chiamata a visionare un luna park?
Non è così, in quanto, evidenzia la nota ministeriale “In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza con carattere di generalità la “misura” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l`allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.”. Viene pertanto introdotto il concetto di valutazione dei rischi, secondo esperienza e buon senso. E’ un approccio più moderno ed efficace rispetto a semplici parametri quantitativi, sicuramente più difficile da gestire da parte delle Commissioni, ma più inerente al tipo di manifestazione di spettacolo che si debba o meno verificare.
Altro aspetto interessante riguarda il calcolo della capienza
L’ annoso problema riguarda luna park e manifestazioni all’aperto. La nota ministeriale, in carenza di specifici parametri, richiama la Regola tecnica di prevenzione incendi del 1996, la quale prevede che “ In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all’uopo destinata.”. Dunque si tratta di due persone\mq.
Ma quali sono le superfici da assoggettare a tale calcolo?
A mio avviso è possibile richiamare la nota Prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/97 Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (art. 4.1 D.M. 19/08/96) che recita “Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’affollamento dei locali stessi. Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione calcolando, ai fini dell’affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali, ricordando che la definizione di “sala” è presente al titolo I dell’allegato al D.M. 19 agosto 1997. “ Dunque gli spazi non accessibili al pubblico possono essere sottratti alla superficie.
Resta aperto il tema, trattato nell’ultima riga della nota, relativo alla esistenza delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui luoghi di spettacolo, soppresse per decreto, ma ancora operative. In questi giorni di Pasqua, si può ben dire che il Ministero stia tentando di “resuscitarle”, ancorché defunte da parecchi mesi. Troppi, in un Paese costretto a convivere con già sufficienti incertezze.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L”AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
OGG: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante
ALLA PREFETTURA-UTG DI CATANIA
pc.:
AL DIPARTIMENI O DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
A UTTE LE PREFETTURE- UTG
L O R O S E D I
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l`avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all’ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali ed altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi aperti che al chiuso. anche a carattere religioso o politico, nell’ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o di intrattenimento.
La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.
Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di “parco di divertimento”, per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all`art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell’art. 142 Reg TULPS.
Al riguardo pare utile ricordare che la nozione di “parco di divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.
Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.
Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all`art. 68 TULPS, ma n quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all`art. 69 TULPS), rilasciata in relazione ti quelle registrate e munite del Codice identificativo ai sensi del DM. 18.5.2007.
Laddove si sia, invece. in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento“, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenete necessari la licenza di cui all`art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.
In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell’evento nel cui ambito sono collocati, l’allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazioni musicale ovvero l`allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un’area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all’aperto, ben possono costituire “locali di pubblico spettacolo”, soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.
Occorre ricordare, a questo riguardo. che gli “allestimenti temporanei” di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell`art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS. che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.
Inoltre già con la circolare del Ministero dell’interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e :li pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali” di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all`aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.
In argomento, conte noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza con carattere di generalità la “misura” dell`evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l`allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.
Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell`interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell`area destinata all`allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell’1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.
Va precisato che nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale e previsto l’allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché’ delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..
Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all`Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la “regolarità” di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS. attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le “attività esistenti”, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell’attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).
Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico. ad esempio, per quanto concerne l’impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, eco). fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio ecc.).
Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alla competenza delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, cosi come dalla nota problematica relativa all’applicazione dell’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/3012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.
Sn tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. I –AA. GG. del 20 febbraio scorso.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Mureddu
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