Buttafuori nei parchi di divertimento, si o no?
Gli addetti alla vigilanza nei parchi di divertimento devono essere iscritti al Registro prefettizio? In genere i “buttafuori” sono presenti in alcuni parchi tematici e parchi acquatici. E’ stato quindi presentato un quesito al Ministero dell’interno. La questione si è posta con l’emanazione del decreto 6 novembre 2009, che imponeva un generico obbligo di avvalersi di personale di vigilanza, debitamente formato, in tutte le attività di spettacolo e nei pubblici esercizi.
Nei successivi aggiornamenti del decreto e nel le circolari applicative il Ministero dell’interno ha via via esonerato i pubblici esercizi – modificando con una semplice circolare un obbligo introdotto con decreto – poi sono stati sottratti all’obbligo i cinema, i teatri e gli spettacoli viaggianti, prevedendo invece che “Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività’ individuate dall’art. 5.”. Ad una interpretazione letterale, potrebbe sembrare che tutti gli operatori che svolgano una delle attività individuate dall’articolo 5 siano tenuti all’iscrizione nel registro prefettizio. L’art. 5 prevede infatti che “1. Nell’esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all’art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività: a) controlli preliminari: a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento; b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico: b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico; b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso; b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; c) controlli all’interno del locale: c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, nè l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.”
Ha prevalso invece il buon senso, ed il Ministero ha confermato l’interpretazione dell’ANESV, ovvero che con l’espressione “tutte” si intende “coloro che svolgono unitariamente tutte le funzioni previste dall’art. 5” sottraendo così all’obbligo gli addetti alla biglietteria ed all’assistenza al pubblico dei parchi a tema.
Maurizio Crisanti
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