C’è una sentenza del TAR che può interessare tutto il settore del luna park. Si tratta di una pronuncia del TAR del Veneto, che ha sentenziato riconoscendo il diritto degli esercenti a collocare le loro abitazioni mobili nel territorio del comune dove viene svolta l’attività.
Dunque oltre all’area per lo spettacolo viaggiante le amministrazioni comunali sono tenute ad individuare uno spazio per le abitazioni mobili, in quanto i giudici del Tribunale Amministrativo annullano la nota sindacale che negava tale diritto agli esercenti.
Una sentenza che richiama la legge 337/1968, evidentemente ancora in grado di garantire l’esercizio dell’attività agli esercenti spettacoli viaggianti, nonostante da più parti sia criticata. A 48 anni dalla emanazione sono certamente necessari alcuni aggiornamenti, tuttavia il provvedimento riconosce diritti che ancora oggi vengono confermati dalla giustizia amministrativa, come quello di installare le carovane abitazione nel territorio del Comune presso il quale si esercita l’attività.
Sentenza TAR Veneto sulle abitazioni mobili del luna park
25/05/13 N. 00151/2011 REG.RIC.
N. 00503/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da: xxxxxxx, rappresentati e difesi dall’avv. Rodolfo Romito, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Caramuzza, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;
nei confronti di xxxxxxx, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Striuli, con con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;
per l’annullamento della nota sindacale in data 4 Novembre 2010 prot. n° 38161;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caorle e di xxxxxxx;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano la nota sindacale con cui è stata respinta la richiesta di previsione ed assegnazione di un’area per il parcheggio dei carriaggi e delle carovane di abitazione degli esercenti che svolgono attività nel parco dei divertimenti.
Le eccezioni preliminari (di tardività e di difetto di legittimazione passiva) sollevate dall’amministrazione e dalla controinteressata sono infondate. Infatti il ricorso in esame ha ad oggetto l’accertamento del diritto soggettivo in capo agli esercenti che svolgono attività nel parco dei divertimenti nel comune di Caorle ad ottenere la previsione e l’assegnazione di un’area per il parcheggio dei carriaggi e delle carovane di abitazione.
Il diritto soggettivo descritto non subisce compressioni per effetto di vicende amministrative anteriori al diniego impugnato, essendo invece strettamente connesso all’esercizio in atto nel comune di Caorle dell’attività di spettacolo viaggiante.
È circostanza non controversa che i ricorrenti esercitano attualmente attività di spettacolo viaggiante nel comune di Caorle.
L’art. 9 della legge n° 337 del 1968 stabilisce che le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali disponibili per le istallazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e che devono concedere tali aree agli esercenti.
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante implica per consuetudine che gli esercenti si spostano oltre che con i mezzi destinati allo spettacolo anche con i mezzi destinati ad abitazione.
Ne consegue che anche i mezzi destinati ad abitazione devono essere allocati nel comune in cui viene svolta l’attività di spettacolo viaggiante.
Il diniego di concessione delle aree per i mezzi destinati ad abitazione assume nei fatti il significato di diniego di possibilità di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, diniego che non è consentito per
effetto della legge n° 337 del 1968 (anche nel testo rimasto oggi in vigore).
La possibilità incerta (concretizzatasi comunque negli ultimi anni) di trovare sistemazioni alternative per il ricovero dei mezzi abitativi non consente di eludere il problema, perché dal sistema della legge n° 337 del 1968 si ricava la garanzia di poter ottenere la concessione dell’area anche per i mezzi abitativi.
Deve essere dunque annullato il diniego impugnato e ordinato al comune di Caorle di provvedere sull’istanza dei ricorrenti nel senso di prevedere e concedere aree di sosta anche per i mezzi abitativi.
L’amministrazione comunale dispone di ampia discrezionalità nei modi di reperimento delle aree, senza necessariamente fare riferimento alle aree già concesse in anni pregressi e previo rimborso dei costi.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota sindacale in data 4 Novembre 2010 prot. n° 38161 ed ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza denegata con tale nota come da motivazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO