Certificare un parco avventura: da quando, nel 2008, è stata emanata la prima stesura della norma EN 15567, il tema della verifica di conformità alla norma ha interessato produttori e gestori. Non è stato facile aggiornarsi rispetto all’obbligatorietà della norma, all’accreditamento effettuato da Accredia – soggetto italiano delegato ad accreditare gli organismi di certificazione ed ispezione – ed alle prime certificazioni, effettuate da soggetti non accreditati.
In questi anni nel settore c’è stata diffidenza verso alcune società che rilasciano attestati di conformità ed effettuano ispezioni, ricerca di soggetti stranieri con maggiore esperienza nel settore, fino alla scelta di molti gestori di non dotarsi della certificazione. Eppure la rispondenza di un parco allo standard di riferimento – in questo consiste il certificare un parco avventura – è un elemento molto importante ai fini della sicurezza di tutti. Certo la norma EN 155671 – 2 è ad applicazione volontaria, come tutte le norme tecniche, tuttavia la certificazione di conformità alla norma europea costituisce una garanzia per il committente, il gestore e gli utenti. Ad otto anni dalla emanazione della norma europea, recentemente modificata, provo a fare il punto sulla certificazione, che interessa gli oltre 230 parchi avventura italiani. Ecco le mie risposte alle domande più frequenti:
Certificazione e parchi avventura (FAQ)
- Cosa è la certificazione?
La certificazione attesta che una determinata attività o prodotto, rispetta effettivamente i requisiti della norma tecnica di riferimento. Secondo l’UNI la certificazione è “una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati”.
- La certificazione di un parco avventura secondo la norma EN15567 è obbligatoria?
No, la certificazione secondo una norma tecnica è “volontaria”, a meno che non sia stata resa obbligatoria da leggi nazionali. Non è il caso dei parchi avventura, i cui gestori possono scegliere di assoggettare a certificazione o meno le proprie strutture. In Italia, la certificazione di conformità alla norma è resa obbligatoria da provvedimenti regionali nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ed in Lombardia.
- La certificazione è da fare comunque?
La certificazione di un parco avventura secondo una norma tecnica che fornisca indicazioni sulla progettazione, costruzione e gestione in sicurezza è vivamente consigliabile. Un organismo di certificazione – soggetto terzo rispetto al professionista che ha progettato l’impianto – attesta infatti che il parco avventura è progettato e realizzato secondo una norma di buona tecnica, la quale rappresenta lo stato dell’arte della conoscenza in materia di sicurezza. La certificazione garantisce pertanto il gestore ed incide positivamente sulle sue responsabilità. In caso d’incidente, il magistrato affida in genere ad un consulente del tribunale la verifica dell’impianto ai sensi della norma tecnica che, seppure non vincolante, rappresenta appunto un riferimento per i tecnici, in materia di sicurezza. L’esistenza di una o più non conformità dell’impianto alle regole di buona tecnica accrescerebbe le responsabilità del gestore in sede giudiziale.
- Chi può rilasciare la certificazione inaugurale?
La questione è complessa, tuttavia si può affermare che possa certificare la rispondenza ad una norma un Organismo di tipo A, che rispetti i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. Tali requisiti sono:
- Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all’interno dell’Organismo/Laboratorio.
- Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l’assenza di conflitti di interesse con l’organizzazione da certificare.
- Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
- Competenza: il personale addetto all’attività di verifica deve essere culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
La verifica del possesso di questi requisiti viene svolta in Italia da Accredia – ente al quale lo Stato ha attribuito competenze in materia di accreditamento – attraverso una procedura molto complessa e verifiche a tutto campo. Tuttavia anche l’accreditamento è “volontario”, pertanto sono presenti sul mercato organismi accreditati ed organismi non accreditati, italiani o stranieri, che propongono servizi di certificazione ai parchi avventura. E’ quindi nella libera scelta imprenditoriale dei gestori l’avvalersi o meno di un organismo accreditato o di organismi che, in qualche misura, “autodichiarano” di possedere i requisiti di cui alla norma ISO 17020, ma non sono soggetti ad alcuna verifica da parte di enti terzi e specializzati. Io ritengo che le condizioni economiche della proposta non possano costituire l’unico elemento per scegliere il soggetto che certificherà il proprio parco avventura; l’opzione è tra:
- certificare propria struttura attraverso un Organismo vigilato da Accredia;
- certificare il parco attraverso una società che attesti, con semplice dichiarazione di parte, il possesso dei requisiti citati.
Nella scelta devono subentrare fattori quali la fiducia nella esperienza, competenza ed affidabilità degli ispettori, le modalità di ispezione – la norma prevede esplicitamente che i percorsi siano verificati in altezza e non da terra, come alcuni sedicenti certificatori hanno fatto in passato – la collegialità della valutazione dell’organismo rispetto al rilasciare la certificazione ecc. .
- Chi può effettuare le verifiche periodiche, successive a quella d’inaugurazione?
La nuova stesura della norma EN15567-1 prevede che le ispezioni vengano effettuate ogni anno di calendario, con un intervallo massimo di 15 mesi, da un organismo di ispezione (di tipo A, B, o C, secondo la classificazione della norma ISO 17020). Anche in questo caso l’accreditamento del soggetto che effettua verifiche ispettive è a carattere volontario.
Spero di aver contribuito a fare chiarezza sulla questione: certo il sapere che ci si può auto dichiarare oggetti certificatori non contribuisce alla chiarezza dei ruoli, ed all’efficacia dello strumento della certificazione. Questo doppio binario presta il fianco a strumentalizzazioni da parte di soggetti poco scrupolosi, con certificazioni a basso costo ma prive della collegialità dei professionisti, effettuate senza attenta verifica dei singoli attrezzi ecc. . Tant’è, non resta che affidarsi al buon senso, per evitare di trovarsi fra le mani non una certificazione, ma solo un costoso … “pezzo di carta”.
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Definizioni: Organismi di Ispezione di tipo A, B o C
- l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- l’organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona. (Fonte G.U n. 61\2015)