Contributi per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento? Cambia la normativa. E’ stato infatti emanato il nuovo decreto sui contributi per spettacoli viaggianti e parchi divertimento tratti dal Fondo Unico Spettacolo del MIBACT, applicabile alle istanze 2015. Il provvedimento riguarda l’acquisto di attrazioni per luna park, parchi tematici ed acquatici. La G.U. del 19 agosto riporta infatti il decreto 1° luglio 2014 sui “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”. Ben 38 pagine di provvedimento, al quale si sommano le 71 pagine di formule matematiche e tabelle, per un totale di 109 facciate di Gazzetta Ufficiale. La lettura risulta pertanto complessa.
Ma cosa prevede il provvedimento riguardo ai contributi per spettacoli viaggianti e parchi divertimento?Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Il decreto sostituisce integralmente la normativa emanata nel 2007, successivamente aggiornata. Il Capo V, con il Titolo III e gli articoli 35, 36 e 37, regolamenta l’erogazione dei contributi ministeriali per l’acquisto di nuove attrazioni per spettacolo viaggiante e parchi divertimento, o per il risarcimento di danni conseguenti ad evento fortuito. Scompaiono, rispetto alle norme in vigore per decenni, il contributo per difficoltà di gestione e quello per attività educative ed assistenziali, ma il decreto prevede la possibilità di finanziare progetti finalizzati al ricambio generazionale degli artisti, alla coesione e all’inclusione sociale, al perfezionamento professionale ed alla formazione del pubblico.
Per quanto riguarda le istanze di contributo per acquisto di attrazioni, una delle novità – fortemente sostenuta dall’ANESV – è quella di poter presentare fatture emesse dal 1 novembre al 31 ottobre, data entro la quale va perentoriamente presentata la domanda. Hanno titolo a richiede il contributo le imprese con licenza, ed iscrizione alla C.C.I.A, da almeno un triennio. L’attrazione dovrà essere inserita in licenza e dotata di codice identificativo, intestato all’esercente. Le fatture, quietanzate, dovranno essere corredate dalle copie dei bonifici bancari o dell’estratto conto, dal quale si evincano i soggetti – ordinante e beneficiario – della transazione. Tra i documenti da presentare per i contributi per spettacoli viaggianti, compare anche il contratto d’acquisto con i tempi di pagamento. Il decreto tratta anche la questione delle permute, ovvero della consegna al costruttore della vecchia giostra per l’acquisto di una nuova attrazione. Il testo prevede che “ Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall’Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un professionista terzo rispetto alle parti contraenti . Dovrà trascorrere un triennio prima di accedere nuovamente ai contributi per spettacoli viaggianti, “a tal fine – recita l’art. 36 – il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno”. Dunque per accedere nuovamente al contributo per l’acquisto di nuove attrazioni, bisognerà dichiarare di aver “conservato” la giostra, o le giostre, oggetto della precedente istanza, per almeno un anno.
Per gli eventi fortuiti, la domanda va presentata nei 60 giorni. In caso di incendio si deve dimostrare la titolarità di una polizza assicurativa che copra il 30% – e non più il 25% – del valore dell’attrazione danneggiata.
Questi gli articoli di maggiore interesse, riguardanti i contributi per spettacoli viaggianti:
… omissis …
Titolo III – Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito e strutturazione di aree attrezzate per attività circensi.
Articolo 35
Ammissibilità al contributo.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attivita’ di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per l’ammissione al contributo, è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione oggetto della richiesta di contributo nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.
3. Sono competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell’articolo 141, comma 1, lett. d) del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L’aggiornamento dell’elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, su conforme parere della Commissione consultiva competente.
4. L’inserimento di nuove attrazioni nell’elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di domanda con l’indicazione della denominazione dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché’ della categoria nella quale si chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché’ del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest’ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza. La modifica dell’elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione consultiva competente.
6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell’elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati, previo conforme parere della Commissione consultiva competente.
7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente decreto, qualora non dimostri di aver svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell’ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 3.
Articolo 36
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 35 del presente decreto, e’ concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che il titolare della domanda sia in possesso della licenza di esercizio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni e che l’acquisto di riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.
2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° novembre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall’Amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:
a) certificato di iscrizione da almeno tre anni alla Camera di Commercio;
b) documentazione fotografica dell’attrazione e di ciascun impianto acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l’esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; certificato di collaudo dell’attrazione, o attestazione di conformità alle norme comunitarie, redatti da un professionista abilitato;
c) nel caso di imprese circensi, dichiarazione d’impegno ad effettuare almeno centocinquanta rappresentazioni nell’anno per il quale viene richiesto il contributo;
d) autorizzazioni comunali, di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all’esercizio dell’attività circense per l’anno a cui si riferisce l’acquisto; per lo spettacolo viaggiante, autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attrazione o degli impianti oggetto dell’acquisto;
e) documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, da parte dei Comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice;
f) nel caso dell’acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante;
g) fatture quietanzate, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° novembre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo, concernenti l’avvenuto acquisto da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante di attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali di cui al presente Titolo. I relativi pagamenti dovranno essere corredati da attestazione di avvenuto pagamento tramite copie dei bonifici bancari o dell’estratto conto bancario, con chiara indicazione dei soggetti della transazione;
h) ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:
1) denominazione e sede della ditta produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;
2) dichiarazione tecnico-descrittiva dell’attrazione, dell’impianto o del bene strumentale, con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ri-condizionato, nonché’ l’anno di fabbricazione,
3) eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione del bene acquistato, qualora non sia stato costruito in proprio;
4) dichiarazione comprovante l’avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonché’ documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di pagamento rateale dovrà essere attestata l’esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
5) copia del contratto di acquisto con le relative modalità e tempistiche di pagamento;
6) in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.S.);
7) tutta la documentazione fornita, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione italiana.
3. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell’arco degli ultimi sei anni;
4. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.
5. Per l’acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni rispettivamente indicati:
a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.
6. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.
7. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall’assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
8. L’eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell’anno successivo a quello di assegnazione.
9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall’Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un professionista terzo rispetto alle parti contraenti.
10. Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere prodotta e inviata all’Amministrazione la seguente documentazione:
a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all’esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
b) copia di trasferimenti attraverso bonifici bancari attestati da copia degli stessi o da copia dell’estratto conto attestanti i pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda;
c) la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola domanda all’atto della domanda;
d) per gli esercenti circensi, dichiarazione di aver effettuato nell’anno per il quale viene richiesto il contributo, centocinquanta rappresentazioni documentata da attestazioni SIAE.
11. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo e’ revocato.
Articolo 37
Danni conseguenti ad evento fortuito.
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) qualora l’evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trenta per cento il valore dell’impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall’incendio.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell’evento e l’entità del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell’evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l’indicazione della data e del luogo dell’evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.
3. Per l’erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, con la corrispondente documentazione, consistente in bonifici bancari o estratti contabili rilasciati da istituti di credito, da cui risultino data, importo dell’operazione, indicazione dei soggetti della transazione;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché’ documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, nella quale l’interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:
1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l’interessato è tenuto ad indicare l’ente erogatore e l’ammontare del contributo;
2) per il danno prodotto dall’evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l’interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l’incendio o altra causa l’importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché’ dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato.
4. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.