Presentato il 12 giugno u.s. nella sede della Provincia di Reggio Emilia il progetto una “Giostra per Tutti”, per l‘accessibilità delle persone diversamente abili nei parchi di divertimento. All’evento era presente l’Assessore all’istruzione ed alla formazione professionale Ilenia Malavasi, grazie al cui coinvolgimento è stato possibile sostenere il progetto per un turismo accessibile..
Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato che le attrazioni dei parchi divertimento vengono considerate potenzialmente – ed erroneamente – “pericolose” e questo incide negativamente sull’idea di Parco come luogo tranquillo e sicuro per tutti. Nello stesso tempo sono aumentati anche gli episodi di presunta discriminazione, per cui a persone con disabilità è stato negato l’accesso ad alcune attrazioni, considerandole per presunzione “pericolose per persone con handicap di tipo fisico o mentale”. Si è notato che le persone con Sindrome di Down erano maggiormente esposte agli episodi considerati discriminatori, nonostante essi siano assolutamente e legalmente capaci di fare le proprie scelte. Ciò in conseguenza del fatto che le persone con Sindrome di Down sono immediatamente riconoscibili e quindi pregiudizialmente identificati come “disabili” più che tutte le altre persone con deficit di tipo psichico e cognitivo comportamentale.
Il progetto ha affrontato il problema, sia dal punto di vista scientifico che tecnico, per garantire una maggiore accessibilità e fruibilità dei parchi di divertimento alle persone con speciali esigenze. Si è voluto inserire i valori del turismo accessibile, rispettando al contempo le normativa di sicurezza e cercando di offrire a costruttori e gestori uno strumento che consenta una adeguata ed attendibile base per la valutazione e riduzione del rischio.
Abbiamo infatti potuto leggere la bozza, ormai alle ultime integrazioni, delle “linee guida per l’accessibilità dei parchi divertimento”, che costituiscono la parte applicativa del progetto di ricerca.realizzate grazie ad un progetto condotto da un gruppo di lavoro molto qualificato. Si tratta infatti di professionisti in ambito progettuale, scientifico e legale, con il supporto delle associazioni dei produttori di attrazioni, dell’ANESV ed il ruolo, essenziale, dei rappresentanti il Coordinamento delle associazioni delle persone con Sindrome di Down. Un lavoro imponente, suddiviso in più capitoli.
Turismo accessibile: le linee guida per i parchi divertimento
La parte scientifica
Le linee guida si aprono con la parte scientifica, nella quale viene introdotto il tema dell’accessibilita’ alle attrazioni delle persone con disabilità intellettivo relazionale, con specifici paragrafi che trattano in particolare la Sindrome di Down. Vengono poi evidenziati i fattori di rischio rilevati (sollecitazioni da microgravità, ipergravità e stress emotivo). Lo studio descrive quindi i test sperimentali, relativi all’equilibrio, alla misurazione del Cortisolo salivare (ormone dello stess) ed al comportamento di un campione di 33 visitatori con Sindrome di Down e di un gruppo di controllo composto da persone di età e sesso analoghi, realizzati presso i parchi Leolandia e Miragica. Le analisi effettuate hanno mostrato una più bassa concentrazioni di cortisolo a riposo (come atteso sulla base della letteratura disponibile) e una risposta attenuata (in termini di innalzamento dei livelli di cortisolo) dopo l’utilizzo di attrazioni a basso/medio impatto emotivo nei soggetti con Sindrome di Down rispetto al gruppo di controllo. I valori dell’ormone, sui campioni prelevati ai ragazzi con Sindrome di Down dopo l’utilizzo di attrazioni di alto impatto sono risultati maggiori, ma non superiore a quella del gruppo di controllo, ad indicare una risposta fisiologica, non significativa rispetto alla ricerca.
Anche i test psicologici, effettuati somministrando questionari e attraverso l’osservazione comportamentale, non hanno evidenziato una particolare difformità nelle risposte dei due gruppi sottoposti a ricerca, relative agli aspetti emozionali. E’ invece indicativo il fatto che il 54% dei ragazzi del gruppo sperimentale abbia invece sottolineato la difficoltà di superare il gradino presente all’ingresso dell’attrazione – si immagina per difficoltà nel campo visivo – e l’emozione, più viva rispetto al gruppo di controllo, al momento della salita nell’attrazione. I dati raccolti durante il giro ed al termine dell’attrazione – nel caso specifico un Hydro Lift – tra i componenti del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo relativi alle emozioni provate, mostrano incrementi percentuali limitati del primo rispetto al secondo. Anche i comportamenti tra i due gruppi durante il percorso non hanno scostamenti significativi, ancorché su un’attrazione emozionante e priva di sistemi di ritenuta.
Gli aspetti giuridici
La parte del documento che tratta l’ambito giuridico è stata trattata da professionisti del Diritto che nel loro percorso professionale si occupano degli aspetti civilistici e penalistici della gestione di parchi di divertimento e degli aspetti connessi alla discriminazione delle persone diversamente abili. Il documento fa chiarezza sui riferimenti normativi del tema – che vanno da Convenzioni delle Nazioni Unite, a norme dell’Union Europea, fino alla Costituzione ed alle fonti normative del diritto italiano – e sul fatto che la giurisprudenza considera la fruizione di attrazioni come “attività pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile , dunque con onere della prova a carico del gestore, in caso di incidente, il quale dovrà dimostrare di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il danno.
E’ certo tuttavia che la persone diversamente abile abbia diritto ad accedere e fruire delle attrazioni in condizione di parità con le altre persone. Ogni eventuale limitazione può essere giustificata solo da una fondata, e comprovata sul piano scientifico e tecnico, potenzialità dell’attrazione a nuocere alla salute dell’utente con disabilità. In questo senso le limitazioni previste nei manuali di uso redatti dalle ditte produttrici ed i regolamenti adottati dai gestori non possono richiamarsi ad un generico concetto di disabilità. Se dunque tutti gli ospiti hanno diritto a fruire delle attrazioni, sarà il gestore a dover adottare gli opportuni accorgimenti, secondo il principio dell’”adattamento ragionevole” – che non imponga cioè un onere sproporzionato od eccessivo – secondo la definizione della Convenzione ONU. Il testo richiama anche il principio di “progettazione universale”, che richiama i progettisti a valutare le esigenze dei disabili nella fase di progettazione, e non solo del successivo adattamento. Si tratta di noti concetti per un turismo accessibile.
Un paragrafo descrive il rapporto contrattuale che intercorre tra gestore ed utente. Tra gli obblighi individuati dal documento, c’è quello di informazione da parte del gestore sulle conseguenze a cui può essere esposto ogni ospite, anche in caso di procedure di emergenza, mentre il disabile è tenuto a collaborare con il gestore fornendo ogni utile informazione sulla disabilità e sulla capacità di far fronte ad eventuali emergenze.
La figura dell’”accompagnatore” maggiorenne, che interviene nel caso in cui il disabile minorenne, non interdetto o inabilitato, non sia nelle condizioni di scegliere da solo perché non ha gli strumenti per comprendere le informazioni, è trattata nel testo, che richiama una dichiarazione liberatoria , considerata quale “atto di scienza” sottoscritto da persona informata e consapevole, che esclude la colpa in ambito penale, in quanto la causa dell’incidente diviene “imprevedibile”. Dunque la liberatoria non è un da considerarsi quale consenso dell’avente diritto, bensì un atto che conferma un’assenza di controindicazioni all’utilizzo dell’attrazione, dopo averne valutato gli aspetti segnalati dal gestore. Se poi l’accompagnatore è il genitore, o colui che abbia la tutela o curatela del minore disabile, la dichiarazione liberatoria costituisce una vera e propria autorizzazione assunta in vece del soggetto con diversa abilità.
Gli aspetti tecnici
Il capitolo sugli aspetti tecnici connessi all’accessibilità è molto interessante. Vengono richiamate le norme tecniche di riferimento, trattando poi il tema dell’adeguamento delle attrazioni – che potranno essere dotate di specifici dispositivi di ritenuta e\o sedili speciali per accogliere i visitatori non deambulanti – ed alla struttura che le accoglie. Il parco, inteso come contenitore di attrazioni, è l’elemento in cui gli aspetti organizzativi e procedurali necessitano della maggiore implementazione. E’ necessario individuare punti di informazione, formare adeguatamente gli operatori ed aggiornare le procedure per adeguarle alle speciali esigenze di alcuni ospiti. Di tali temi – si apprende dal testo – si tratterà anche nelle norme ISO, che conterranno un’appendice specifica, la cui emanazione è prevista entro il 2016.
Nel testo a nostra disposizione è segnalata la necessità di valutare gli aspetti biomeccanici (altezza, velocità ed accelerazioni) che possono influire sui comportamenti delle persone, le scenografie con l’attenzione, ad esempio, alle luci stroboscopiche in caso di epilessia, e gli aspetti connessi all’accesso delle attrazioni, considerando che le statistiche evidenziano come il 50% dei rari incidenti avvenga nelle fasi di entrata ed uscita dalle unità passeggeri, o nelle fasi immediatamente precedenti e successive.
Le strutture che si adegueranno dovranno pertanto effettuare specifiche valutazioni con indagini sul Design Risk Assessment delle attrazioni e sull’ Operation and Use Risk Assestment, con riferimento particolare alle persone con esigenze speciali.
Il capitolo sulla operatività, gli aspetti organizzativi e la gestione dei parchi di divertimento si apre con la classificazione delle attrazioni. I professionisti hanno rilevato che la classificazione delle attrazioni adottata fino ad oggi dalle norme tecniche non risponde all’esigenza di classificarle secondo criteri di accessibilità e fruibilità. Pertanto viene proposta un’analisi dei seguenti aspetti:
Tipologia di attrazione secondo la EN13814:2004;
Limitazioni (età, altezza);
Cinematica e Dinamica (velocità ed accelerazioni);
Scenografia (al buio, effetti luce tipo strobo, fumo, attori ecc);
Dispositivi di segnalazione ed informativa dell’ospite;
Accessibilità rispetto alla viabilità del parco (rampe, scalini, quota campagna, ecc) e delle code;
Accessibilità rispetto la stazione nelle fasi di imbarco/sbarco (veicolo fermo, veicolo in movimento, in piano, con scalino, pedana ecc.)
Dispositivi di ritenuta secondo la EN13814:2004
Posizione del sedile durante la corsa (inclinato, capovolto, normale ecc.)
Situazioni prevedibili in caso di emergenza (rientro della navicella automatico, posizionamento della navicelle in blocchi prestabiliti ecc.)
Nell’Appendice A delle linee guida, è stata riportata la classificazione delle attrazioni sulle quali sono stati effettuati i test, che può costituire la base per una prima valutazione dei rischi, orientata appunto agli aspetti di accessibilità e fruibilità.
Le procedure
Il documento analizza quindi le procedure operative adottate dai parchi, fornendo alcune utili indicazioni. L’esperienza ha evidenziato la difficoltà nell’informare correttamente gli ospiti con disabilità, la difficoltà di valutazione da parte degli operatori circa la congruità dell’informazione fornita, la criticità del ruolo del responsabile che accompagna gli ospiti, il quale deve decidere se un’attrazione sia o meno idonea.
Tra le indicazioni fornite c’è quella di migliorare la cartellonistica, riservando agli ospiti con esigenze speciali un solo punto informazioni, in grado di consegnare i biglietti o venderli: in questo modo sarà possibile registrare gli ospiti, fornire loro adeguata documentazione, acquisire la “dichiarazione di manleva” con l’assunzione di responsabilità degli accompagnatori, prevedere – se possibile – un pass di diversi colori, che consenta l’accesso alle attrazioni consigliate, per facilitare il riconoscimento da parte dell’operatore.
La logica delle Linee guida è quella di affidare agli accompagnatori, dell’ospite, o a all’ospite stesso se maggiorenne e non inabilitato, la valutazione circa l’idoneità delle singole attrazioni. E’ quindi fondamentale fornire tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione. Il ruolo dell’accompagnatore deve essere pertanto evidenziato nella comunicazione del parco (specifici strumenti a stampa e sul web ecc.) e nei documenti per la prenotazione dei gruppi.
La formazione degli operatori è elemento importante nel processo di integrazione, pertanto vengono riassunti i principali argomenti che devono essere trattati, sulla base delle diverse mansioni. Il capitolo si chiude con l’elencazione della modulistica da adottare, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (parco, operatori, ospiti ecc.).
Le emergenze
Il documento affronta le varie modalità di evacuazione (autonoma, assistita o con protezione sul posto) a seconda dei vari contesti soggettivi ed oggettivi, evidenziando al necessità di effettuare un’approfondita valutazione dei rischi in caso di emergenza, per ogni singola attrazione o contesto.
Le raccomandazioni
E gli aspetti operativi? Sono trattati nelle Raccomandazioni, un’appendice che costituisce un utile strumento di valutazione degli interventi e delle procedure da adottare. Sono suddivise sulla base degli aspetti scientifici, giuridici, tecnici ed operativi.
Un lavoro imponente, quello delle linee guida, 90 pagine sulle quali effettuare una riflessione ed orientare scelte imprenditoriali presenti e future, sul tema della fruibilità delle attrazioni, che presenta già alcuni casi di grande attenzione alle esigenze di ogni ospite. La questione necessita tuttavia di essere inserita in un quadro di scelte condivise nel settore, per consentire alla maggior parte degli ospiti di divertirsi in sicurezza. Le linee Guida sono il primo passo, poi il compito è affidato a progettisti e gestori, in attesa di norme tecniche più definite.